La legge di Bilancio 2018 estende l’obbligo della
fatturazione elettronica a tutti i soggetti passivi IVA, prevedendo alcune
misure di contrasto all’evasione fiscale e alle frodi IVA.

 

La decorrenza delle nuove norme è fissata al 1° gennaio
2019, ad eccezione delle fatture relative a cessioni di benzina o gasolio
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e a prestazioni rese
da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un
contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con la  Pubblica Amministrazione, per le quali la fatturazione
elettronica si applica dal 1° luglio 2018.

 

Viene confermato anche l’obbligo di utilizzare il Sistema di
Interscambio (SdI), attualmente in uso per la fatturazione elettronica nei
confronti della pubblica Amministrazione, un sistema che consente
all’amministrazione di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle
fatture emesse e ricevute dagli operatori economici e di effettuare un
controllo tempestivo e automatico della corrispondenza tra l’IVA dichiarata e
pagata e le fatture emesse e ricevute.

 

L’introduzione delle disposizioni in materia di fatturazione
elettronica con il Sistema di Interscambio consente, in un ottica di
semplificazione del sistema, 
l’abolizione della comunicazione periodica dei dati delle fatture, il
c.d. spesometro.

 

La norma contenuta nella legge di Bilancio 2018, superando  il regime opzionale oggi vigente prevede il passaggio
obbligato alla fatturazione elettronica, per tutti i soggetti passivi, mediante
il SdI a partire dal 1° gennaio 2019  per
consentire, sia  ai contribuenti che alla
pubblica amministrazione, di  adeguarsi
tecnicamente alle nuove modalità di fatturazione e comunicazione, considerato
anche i recenti problemi tecnici che si sono presentati con i recenti invii
dati.

 

Saranno esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica
i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio, di cui all’art. 27,
commi 1 e 2 , D.L. n. 98/2011 e quelli che applicano il regime forfetario di
cui all’art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014.

 

Le sanzione previste, 
in caso di emissione di fattura con modalità diverse da quelle
telematiche, sono quelle previste per la mancata emissione  della fattura, quindi, dal 90% al 180%
dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato ovvero da
250 a 2.000 euro quando la violazione non incide sulla corretta liquidazione
del tributo.

 

 

Da un punti di vista politico, invece, nel corso dell’audizione sulla Manovra 2018 dello scorso 6 novembre davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, RETE Imprese Italia ha espresso una forte perplessità, sia per l’impatto negativo che la fatturazione elettronica obbligatoria potrebbe avere sui processi gestionali delle imprese, in modo particolare nel contesto delle piccole attività, sia per la capacità di questo nuovo adempimento di intercettare significative sacche di evasione derivanti da una mancata fatturazione. La fatturazione elettronica fra privati non deve essere resa obbligatoria, ma l’adesione deve restare spontanea in relazione ai vantaggi, sia in termini di processi aziendali che di minori adempimenti tributari.

 

È questa in estrema sintesi la posizione di CNA e delle Associazioni aderenti a RETE Imprese Italia.