Con la nota che alleghiamo, la
Commissione europea ha evidenziato nuovamente la necessità, per gli operatori
degli Stati membri UE, di registrarsi nel sistema REX.

 

A partire
dal 1° gennaio 2017 l’UE ha introdotto una nuova modalità di certificazione
dell’origine, il sistema degli esportatori registrati (REX, Registered
Exporter
), creato per semplificare le procedure di esportazione. Tale
sistema consente all’operatore di fornire le proprie generalità una sola volta
e di ottenere un numero REX che potrà essere utilizzato per tutte le
esportazioni, indicandolo sulla dichiarazione di origine.  

 

Fino ad
ora l’utilizzo del sistema REX era limitato ai Paesi beneficiari del Sistema
delle preferenze generalizzate (SPG), ma ne è stata prevista la progressiva
estensione a tutti gli  accordi commerciali preferenziali conclusi dall’UE
con Paesi terzi. Il CETA
(Accordo commerciale globale UE-Canada) è il primo accordo di libero scambio
bilaterale per cui è prevista la registrazione nel sistema REX.

A
partire dal 1° gennaio 2018

un esportatore UE, per poter beneficiare del trattamento preferenziale
previsto dall’Accordo CETA per beni di valore superiore a 6.000 euro,
dovrà essere obbligatoriamente
registrato nella banca dati REX
. In caso di mancata registrazione alla
banca dati REX entro il 31 dicembre 2017, non sarà quindi più possibile
beneficiare delle tariffe preferenziali del CETA  a partire dal 1° gennaio
2018.

 

Al
momento, il numero di operatori italiani che ha richiesto la
registrazione è 0 (zero).

 

Per ottenere il proprio numero REX è
necessario compilare un modulo scaricabile dal sito della Commissione europea,
DG TAXUD  ( https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/canada_en
) e inviarlo alle rispettive autorità doganali competenti.

 

Per ulteriori informazioni e per scaricare le documentazione si
rimanda alla nota della Commissione Europea qui allegata.