Con il DL
50/2017, è stato ridotto il termine
entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’iva su
acquisti e importazioni e il termine entro il quale è possibile registrare le
fatture di acquisto.

 

Il diritto
alla detrazione dell’IVA, relativa ai beni e servizi acquistati o importati viene
esercitato, al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il
diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della
nascita del diritto.

 

Con
riferimento al 2017 il termine per
esercitare il diritto alla detrazione
, considerando le modifiche normative
succedutesi nel tempo dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 2015
che prevedono la presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma dal 1°
febbraio al 30 aprile dell’anno successivo a quello delle operazioni, si riduce a soli 4 mesi dalla fine del
periodo d’imposta considerato
(30 aprile 2018).

In passato,
con la precedente normativa, tale termine poteva essere esercitato entro 2 anni
e 4 mesi dalla fine del periodo d’imposta (30 aprile 2020).

 

La modifica
operata dal D.L. n. 50/2017 incide molto sull’attività degli operatori
soprattutto per quanto riguarda le fatture di fine anno (ad esempio 30 dicembre
2017) ricevute nel corso dell’anno successivo (ad esempio 20 marzo 2018), dal
momento che le stesse rientrano nella dichiarazione annuale IVA per l’anno 2017
(data di presentazione 30 aprile 2018) con un ridotto margine di tempo a
disposizione.   

 

Conseguentemente
si assiste anche alla riduzione del
termine per poter registrare le fatture di acquisto nel relativo registro IVA
acquisti
. La registrazione deve avvenire entro il termine di presentazione
della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con
riferimento al medesimo anno, a fronte del precedente termine previsto entro la
presentazione della dichiarazione IVA nella quale era esercitato il diritto
alla detrazione.

 

Un esempio per chiarire
meglio la detrazione con le nuove regole:

Un soggetto con liquidazioni
Iva mensili che riceve il 30/1/2018 una fattura datata 31/12/2017, può
registrare la fattura fino al 30/4/2019, 
termine per presentare la dichiarazione Iva relativa al 2018, anno di
ricezione della fattura. 

La detrazione dovrà però
essere operata al più tardi nella Dichiarazione Iva relativa al 2017, anno in
cui il diritto è sorto.

Anche se la registrazione
della fattura avviene dopo il 16/1/2018, termine per effettuare il versamento
della liquidazione Iva relativa a dicembre, la detrazione dell’Iva dovrà essere
effettuata nella dichiarazione Iva relativa al 2017. È quindi legittimo che la
detrazione sia effettuata in dichiarazione Iva e non nella liquidazione  Iva del 
mese di dicembre 2017.

 

Le fatture relative agli anni precedenti (2015 – 2016)
seguono invece la “vecchia” disciplina e l’Iva ad esse relativa può continuare
ad essere detratta al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al secondo
anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.