Uno dei problemi connessi con la nuova formulazione delle
regole che informano lo split payment (c.d. scissione dei pagamenti) è
sicuramente l’ampiezza e la variabilità dei soggetti che per la prima volta
sono stati inclusi nello specifico metodo di liquidazione dell’imposta.

I nuovi soggetti inclusi nel meccanismo IVA della scissione
dei pagamenti sono:

  1. tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di
    cui all’art. 1, comma 2 della L 196/2009, vale a dire coloro che sono inseriti
    nell’elenco ISTAT pubblicato ogni anno entro il 30 settembre. In effetti, esso
    corrisponde a tutti quei soggetti per i quali i fornitori devono emettere la
    fattura elettronica;
  2. le società controllate, ai sensi dell’art. 2359,
    primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile, direttamente dalla Presidenza del
    Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  3. le società controllate, ai sensi dell’art. 2359,
    primo comma, numero 1 del codice civile dalle regioni, province, città
    metropolitane, comuni e unioni di comuni;
  4. le società controllate direttamente o
    indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numeri 1 del codice
    civile dalle società di cui ai punti b) e c);
  5. tutte le società quotate inserite nel FTSE MIB
    della Borsa italiana. Un elenco alternativo del mercato azionario potrà
    comunque essere scelto con un apposito decreto del ministro dell’economia e
    finanze. 

Gli enti pubblici gestori di
demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizio afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico ne
restano esclusi.

Vengono  messi a disposizione
degli elenchi che individuano i soggetti destinatari dello split payment sul
sito del Ministero dell’economia e delle finanze nella partizione dedicata al
Dipartimento delle finanze.

Per consultare gli elenchi forniamo il link disponibile sul sito del MEF:

http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/

Gli elenchi sono suscettibili di modifiche e sono aggiornati ogni anno.

La legge di conversione  ha introdotto un meccanismo di tutela, in
particolare, ha stabilito che a richiesta dei cedenti o prestatori i
cessionari o committenti soggetti allo split payment devono rilasciare un documento
attestante
la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano la
scissione contabile.

I cedenti e prestatori in
possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime della
scissione dei pagamenti.