Sul sito del CONOE (Consorzio nazionale per la raccolta e trattamento
degli oli e grassi vegetali e animali esausti) sono state pubblicate oggi le
procedure che il Consorzio ha definito per l’applicazione in fattura e il
versamento del contributo ambientale al CONOE, che rappresenta una delle forme
di finanziamento del Consorzio.

 

In questo modo ha reso operativa l’applicazione di tale
contributo la cui decorrenza, con la legge di conversione del decreto “milleproroghe”,
era stata prorogata dal 1/1/2017 al 1/7/2017 (vedi news: http://www.cnaparma.it/news/items/ambiente-cosa-contiene-il-decreto-milleproroghe-2017.html).

 

Il contributo è dovuto in occasione della prima immissione
del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al CONOE
con cadenza trimestrale (entro il 30/4, 31/7, 31/10, 31/1, con riferimento alle
cessioni effettuate nel trimestre precedente).

 

La norma contempla alcune esclusioni dall’applicazione del
contributo, per tipologia di oli e grassi o perché sotto una determinata soglia
quantitativa.

 

Del contributo è data evidenza riportando nelle fatture di
vendita la dicitura “Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e
vegetali per uso alimentare assolto”, anche nelle fasi successive della
commercializzazione.

 

Sono previste dal CONOE procedure differenziate di
applicazione e riscossione del contributo, a seconda della tipologia di
transazione e con la possibilità di sottoscrivere un accordo per lo spostamento
del punto di prelievo.

Il contributo è a carico del produttore/importatore di oli e
grassi vegetali ed animali ad uso alimentare destinati a diventare rifiuto,
solo per le utenze professionali.

 

Dal 1/7/2017, in linea generale, al momento della prima
immissione nel mercato nazionale, sulle fatture di vendita andrà riportato, da
parte del produttore/importatore di questi oli e grassi, il valore del
contributo CONOE in base alla quantità e la tipologia di olio (euro/ton).

 

Nelle fasi successive alla prima immissione con applicazione
del contributo, i soggetti coinvolti sono i confezionatori, commercianti
all’ingrosso e commercianti al dettaglio, che li cedono a utilizzatori
professionali la cui attività dà luogo alla formazione di olio esausto
(rifiuto). Per tali soggetti nelle fatture di vendita sarà sufficiente
riportare la dicitura “Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e
vegetali per uso alimentare assolto”, fatte salve le diverse diciture in
caso di sottoscrizione di accordi per lo spostamento del punto di prelievo.

 

Al contributo va applicata l’IVA al 22%.

 

In caso di esportazione, in fattura si evidenzia
“contributo CONOE non dovuto per esportazione”.

 

È previsto inoltre:

  • un regime di rimborsi;
  • una procedura semplificata (percentuale
    forfettaria), che previene le procedure di rimborso, evitando a monte
    l’applicazione del contributo nei casi in cui non è dovuto,  che si applica sempre nei casi di cessione a commercianti
    all’ingrosso di prodotto confezionato o a commercianti al dettaglio e si attua
    applicando il 30% del contributo. Nel caso di cessione a piccoli utilizzatori
    la procedura semplificata rappresenta la regola, tuttavia i piccoli
    utilizzatori possono richiedere l’applicazione del 100% del contributo e il
    conseguente eventuale avvio della procedura di rimborso.

Il primo versamento del contributo sarà quello relativo al
trimestre luglio-agosto-settembre, da effettuare al CONOE entro il 31/10/2017.

 

Le eventuali richieste di rimborso o di conguaglio si
inoltrano a CONOE entro il 31/3 dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

Le procedure definite dal Conoe, riportate in allegato, sono
anche scaricabili da questo link http://www.conoe.it/schema-funzionamento-contributo-ambientale/.

 

Fonte: Mara Zavatti,
CNA Interpreta; sito CONOE, sezione “Schema funzionamento contributo
ambientale”.