Riduzione delle sanzioni per mancata adesione a Conai

Con il “Collegato Agricoltura” è stata ridotta la sanzione amministrativa
pecuniaria per i produttori e gli utilizzatori che non adempiono agli obblighi
di adesione a Conai (art. 261 co. 1 del TU ambiente). La sanzione, che prima
del 25 agosto 2016 andava da un minimo di 10.000 ad un massimo di 60.000 €, ora
è pari a 5.000 €.

 

Si segnala che resta invariata la sanzione amministrativa pecuniaria per
mancata adesione ai Consorzi di filiera o mancata organizzazione di sistemi
alternativi: sanzione da 15.500 a 46.500 € (art. 261 co. 2 del TU ambiente).

 

Compensazione import/export di imballaggi

Conai ha stabilito che a partire dal 2017 anche le aziende non soggette a
certificazione di bilancio e che utilizzano la procedura di compensazione
import/export (modulo 6.10) sono esonerate dall’invio dell’elenco delle fatture
relative alle esportazioni e importazioni di imballaggi e/o merci imballate.
Eventuale documentazione aggiuntiva potrà comunque essere richiesta
successivamente da Conai.

 

Esportazioni di imballaggi

E’ stata introdotta una nuova procedura di rimborso a partire dall’anno
2017.
Ne potranno usufruire le aziende che esportano imballaggi pieni, già dichiarati
come importazione con le procedure semplificate su «valore» o su «tara» (modulo
6.2/import).

 

Le domande di rimborso per l’anno 2017 potranno essere presentate
nel 2018, entro la fine di febbraio, a condizione che il contributo Conai
dichiarato con la procedura semplificata non superi l’importo complessivo annuo
di 2.000 €. Le istruzioni saranno fornite da Conai nel corso del 2017.

 

Nuovo Modulo “Attestazione di esenzione – cessione tra produttori”

È stato introdotto un nuovo modulo, denominato “Attestazione di esenzione –
cessione tra produttori”, che sostituisce l’autodichiarazione a testo libero finora
prevista. In presenza di cessione di imballaggi tra due produttori, questo
modulo è trasmesso dal secondo produttore (detto cessionario, che effettua la
prima cessione ad un utilizzatore), al primo produttore (detto cedente) e per
conoscenza a Conai, prima di effettuare gli acquisti di imballaggi vuoti – oggetto di rivendita – senza assoggettamento a contributo.

 

Il
cessionario con tale attestazione specifica di essere produttore, consorziato
Conai e si impegna ad applicare/dichiarare/versare il contributo. L’attestazione
è valida fino a revoca.

Si evidenzia che il primo produttore (cedente) sulla base di questa
attestazione non applica/dichiara/versa il contributo ma è comunque tenuto a
presentare annualmente (con l’ultima dichiarazione dell’anno) a Conai l’elenco
riportante la partita IVA o il codice fiscale dei clienti che hanno rilasciato
tale attestazione, attraverso la compilazione della scheda cessione tra
produttori collegata ai moduli 6.1 e 6.2.

 

Novità relative al servizio “Dichiarazione on line”

Da marzo 2017 è stato realizzato un restyling del portale Web
“Dichiarazioni on line” tramite il quale è ora possibile compilare e
trasmettere via web, oltre alle dichiarazioni del Contributo ambientale e alle
richieste di esenzione/rimborso per attività di esportazione, anche le
richieste di regolarizzazione (il modulo di autodenuncia) e gli altri moduli
cosiddetti di “autodichiarazione”.

Il servizio è organizzato nelle seguenti aree: Dichiarazioni del Contributo;
Richiesta di regolarizzazione; Richieste di esenzione/rimborso per export;
Autodichiarazioni per casi particolari e My Account.

Contemporaneamente Conai ha attivato la semplificazione della procedura di
abilitazione al servizio. In estrema sintesi ha previsto che l’utente che
accede al Servizio possa essere anche un soggetto diverso dall’azienda
consorziata (Associazione di categoria, studio di consulenza, ecc.). Inoltre
per ottenere le chiavi di accesso non occorre più conoscere esclusivamente il
codice socio dell’azienda assegnato da Conai in fase di adesione, ma si può
ottenere anche inserendo il codice fiscale e la partita IVA dell’azienda. È poi
necessario allegare il documento di identità del legale rappresentante
dell’impresa che si intende registrare, nonché scegliere il “profilo” dell’utente
e una propria password. All’invio della richiesta l’utente riceve una email dal
Servizio Dichiarazioni on line di Conai con la user assegnata.

 

Contributo diversificato degli imballaggi in plastica – definizione delle
tempistiche per l’operatività

Per premiare adeguatamente la ricerca e l’impegno verso imballaggi più
orientati all’economia circolare, Conai ha deciso un anno fa di cominciare
dalla diversificazione contributiva degli imballaggi in plastica.

La finalità è di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili,
collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine
vita.

 

Il contributo quindi non sarà più unico ma modulato in tre fasce
contributive che sono nell’ordine, da quella maggiormente agevolata a quella
più onerosa:

– Fascia A – imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito
“Commercio & Industria”;

– Fascia B – imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito
“Domestico”; 

– Fascia C – imballaggi NON selezionabili/riciclabili.

Gli imballaggi di fascia C non beneficeranno di agevolazioni,
indipendentemente dal loro circuito di destinazione.

A fine marzo 2017 è stata definita la tempistica per l’operatività di tale
diversificazione contributiva.

 

Dal 1° aprile 2017 è stata avviata una fase di test e dal 1° maggio 2017 è
disponibile anche la nuova modulistica che i consorziati (produttori e
importatori di imballaggi in plastica) sono stati invitati a utilizzare
dalle dichiarazioni del Contributo Ambientale di competenza di aprile 2017. La
nuova modulistica diventerà obbligatoria a partire dalle dichiarazioni di
competenza di luglio 2017 (dal 1° agosto).

Entro l’estate saranno ufficializzati i valori delle tre fasce contributive che
diventeranno obbligatori dal 1° gennaio 2018.

Durante tutta la fase di test si utilizzeranno le procedure come se i tre
livelli di contributo fossero operativi, ma rimarrà comunque invariato e unico
il valore del Contributo Ambientale plastica, pari a 188,00 Euro/ton, così da
facilitare le aziende nell’adozione del nuovo impianto dichiarativo.

Conai ha reso disponibili sul proprio portale nella Sezione Imprese,
Contributo Ambientale, Contributo diversificato:

– le liste degli imballaggi agevolati (Fascia A e B) e una lista
esemplificativa e non esaustiva dei principali imballaggi non agevolati (Fascia
C), che saranno periodicamente aggiornate,

– il Manuale Esplicativo del CAC diversificato, che sintetizza il percorso
seguito per avviare la diversificazione contributiva,

– la Guida Tecnica, che illustra le novità riguardanti l’applicazione, la
dichiarazione e l’esenzione del contributo ambientale Conai diversificato per
imballaggi in plastica.

 

Novità nella modulistica 

Nella nuova modulistica, il cui uso è al momento facoltativo e che
diventerà obbligatorio dalle dichiarazioni di competenza di luglio 2017, sono
state introdotte alcune novità che si applicano a tutti i materiali:

– Limitazione dell’uso del Mod. 6.2/import per le sole dichiarazioni di
imballaggi pieni

– Estensione dell’uso del Mod. 6.1 a tutte le importazioni di imballaggi
vuoti/materiali di imballaggio (anche per uso diretto
dell’importatore/autoproduttore)

– Eliminazione della distinzione tra imballaggi primari e
secondari/terziari nei moduli 6.1 (produttori/importatori imballaggi vuoti),
6.2 (importatori imballaggi pieni), 6.6 (procedura rimborso esportazioni
ex-post), 6.10 (compensazione import/export), 6.20 (imballaggi riutilizzabili).

– Novità nel calcolo del Plafond di esenzione per procedura ex ante (Mod.
6.5). È prevista la possibilità per esportatori abituali di determinare il
plafond prendendo come riferimento la percentuale export sul fatturato
risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente.
La percentuale di plafond sarà unica per tutti i materiali e alternativa alla
modalità di calcolo vigente. L’uso sarà facoltativo.

– Alcune semplificazioni nella procedura di compensazione import/export del
Mod. 6.10.


Riduzione del contributo imballaggi in vetro

Conai ha deliberato la riduzione del contributo ambientale per imballaggi
in vetro che, dal 1° luglio 2017 passerà da 17,30 a 16,30 €/ton.
La variazione non ha effetto sulle procedure forfetizzate di importazione.

 

In ultimo ricordiamo l’esclusione delle imprese agricole dall’adesione a
Conai.

Recependo una disposizione introdotta dal “Collegato Agricoltura” (Legge
n.154/2016 art. 11 co. 2), in vigore dal 25 agosto 2016, le imprese agricole
figurano tra i soggetti esclusi dalla partecipazione al Consorzio nella Guida
Conai 2017.

 

Si ricorda che il Collegato agricoltura ha previsto
semplificazioni ed esclusioni rivolte specificatamente alle imprese agricole.
Infatti ha escluso dall’obbligo d’iscrizione, e dalla relativa contribuzione, a
CONAI ed ai Consorzi di filiera le imprese agricole che utilizzano o importano
imballaggi.

 

Conai ha quindi deliberato che le imprese agricole non sono
più obbligate ad aderire al Consorzio, né al pagamento della quota di
iscrizione, anche se restano sempre libere di aderire volontariamente e
autonomamente.

Tuttavia anche se non aderenti a Conai, le imprese agricole
continuano ad essere soggette al pagamento del contributo ambientale sugli
imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati e/o importati.

 

 

Tag: