Proseguendo l’analisi del Milleproroghe, dopo quelle
riferite all’Ambiente, vediamo le norme che riguardano la Salute e sicurezza
sul lavoro.

 

Art. 3, comma 2, proroga
registri esposti ad agenti cancerogeni e biologici
: viene prorogato di
ulteriori sei mesi il termine previsto all’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 81/2008,
il quale annunciava che entro sei mesi dall’emanazione del decreto
interministeriale sul funzionamento del SINP (Decreto 25 maggio 2016, n. 183,
in vigore dal 12.10.2016) si provvedesse all’’invio telematico dei dati
relativi al registro indicato.

Restano quindi in vigore le attuali disposizioni relative ai
registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici sino al 12 ottobre
2017.

 

Art. 3, comma 2 ter, proroga
abilitazione all’uso dei trattori
: viene ulteriormente prorogato al 31.12.2017
il termine per l’abilitazione obbligatoria all’uso delle macchine agricole e
forestali, in attuazione di quanto disposto dall’Accordo Stato-Regioni-Province
autonome del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature
di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Proroga aggiornamento: è stato
prorogato il termine relativo all’obbligo di aggiornamento dei lavoratori del
settore agricolo con esperienza documentata entro il 22 febbraio 2013 (di cui al
punto 9.4, Allegato A, Accordo Stato Regioni 22.02.2012); il termine ultimo per
effettuare l’aggiornamento di questi lavoratori è quindi il 31.12.2017.

 

Art. 3, comma 3 bis, proroga
degli infortuni di almeno 1 giorno, escluso quello dell’evento
: viene prorogato
di sei mesi anche il termine previsto dall’art. 18, comma 1bis che prevedeva
soli sei mesi, dall’emanazione del Decreto sul SINP come sopra indicato, per
l’obbligo a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, contenuto all’art. 18,
comma 1, lett. r), del D.Lgs. 81/2008, di comunicare all’INAIL, in via
telematica, e a fini statistici e informativi, gli infortuni con assenza dal
lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell’evento.

Il nuovo termine che rende esigibile l’obbligo di
comunicazione degli infortuni di 1 giorno risulta quindi prorogato, come sopra,
al 12 ottobre 2017.

 

Art. 4, commi 1 e 2, proroga
adeguamento antincendio edifici scolastici
: non entrando nel merito del
comma 1 che riguarda il termine di trasferimento delle risorse agli enti locali
che risulta prorogato al 31.12.2017; il comma 2, di interesse invece, prevede
per gli edifici scolastici che non abbiano ancora provveduto all’adeguamento
alla normativa antincendio di conformarsi entro il 31.12.2017.

 

Art. 4, comma 2bis, proroga adeguamento antincendio asili nido:
gli edifici e i locali adibiti ad asili nido con presenza di oltre 30 persone
presenti, i quali non abbiano ancora provveduto agli adeguamenti previsti al
Titolo III del Decreto del Ministro dell’Interno 16 luglio 2014, dovranno
conformarsi entro il 31.12.2017 a quanto richiesto dall’art. 6, comma 1, lett.
a); restano fermi i tempi per quanto riguarda le lett. b) e c) dell’art. 6,
comma 1.

 

Art. 5, commi 11ter e 11quater, adempimenti antincendio per nuove attività introdotte dal DPR 151/2011:

  1. premesso che al comma 1 dell’art. 38 del DL
    69/2013 si prevede che gli enti e i privati responsabili delle attività
    introdotte dall’Allegato 1 del DPR 1 agosto 2011, n. 151 (attività
    precedentemente non assoggettate alla disciplina antincendio) qualora già in
    possesso degli atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di
    sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, sono esentati
    dalla presentazione dell’istanza preliminare di cui all’art. 3 del DPR 151/2011;
  2. con il comma 11ter, viene modificato il termine
    previsto al comma 2 dell’art. 38 del DL 69/2013, concedendo proroga fino al 7
    ottobre 2017 per la presentazione dell’istanza preliminare di cui all’art. 3 e
    dell’istanza di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, agli enti e ai privati
    responsabili delle attività introdotte dall’Allegato 1 del DPR   1 
    agosto  2011,  n. 151 (attività  precedentemente non assoggettate alla
    disciplina antincendio) fermo restando quanto previsto al punto precedente
    (esenzione istanza preliminare per coloro che erano in possesso dei sopra
    citati titoli abilitativi);
  3. con il comma 11quater crediamo invece che, nel
    “giro e rigiro” delle proroghe avvenute in questi anni si compia un errore di
    data, si afferma infatti che la proroga prevista al punto precedente si
    applichi a coloro che provvedono agli adempimenti previsti all’art. 3 del DPR
    151/2011 entro il 1 novembre 2017. Crediamo sia opportuno tenere valida come
    data di scadenza il 7 ottobre 2017 per entrambe le istanze.

Art. 5, comma 11 quinquies, proroga adeguamento antincendio rifugi alpini: limitatamente ai
soli rifugi alpini il termine (citato: 7 ottobre 2017) di cui al comma 2
dell’art. 38 del DL 69/2013 per la presentazione dell’istanza preliminare di
cui all’art. 3 e dell’istanza di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, è prorogato
al 31 dicembre 2017.

 

Art. 5, comma 11 sexies, proroga adeguamento antincendio strutture ricettive
turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto
: viene prorogato al 31
dicembre 2017 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni
antincendio per le strutture ricettive turistico- alberghiere con oltre 25
posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell’Interno 9 aprile 1994 che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione
al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con
decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012.

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