Principali modifiche e spunti di riflessione
A cura degli Uffici Legislativo e
Relazioni istituzionale della CNA Nazionale
Principali modifiche
Superamento del Bicameralismo Paritario
Il Parlamento sarà sempre composto da Camera e Senato, ma i
due organi avranno composizione e poteri diversi. La Camera mantiene la
titolarità del rapporto fiduciario con il Governo, il Senato non sarà più una
camera “politica”, poiché rappresenterà istituzioni territoriali (Regioni e
Comuni).
Composizione del nuovo senato
Il Senato sarà composto al massimo da 100 membri (rispetto
agli attuali 315): 95 eletti, in proporzione alla popolazione della regione,
con metodo proporzionale dai consigli regionali e delle province autonome
(nelle specifico 74 tra i consiglieri regionali e 21 sindaci) a cui si
aggiungono 5 senatori nominabili dal Presidente della Repubblica, per un
mandato di sette anni non rinnovabile. I novantacinque senatori restano in
carica per la stessa durata del loro mandato territoriale.
Composizione della Camera
La Camera rimane composta da 630 deputati.
Legge elettorale
I componenti della Camera (che rimane l’unico organo
elettivo) saranno eletti in base alla legge elettorale n. 52/205 cd. Italicum. È
prevista l’emanazione di una legge elettorale anche per il Senato; tuttavia,
nella prima attuazione della riforma i senatori saranno eletti dai Consigli
regionali.
Procedimento legislativo
Viene meno la navetta parlamentare e l’esercizio paritario
tra Camera e Senato della funzione legislativa resta solo in un ristretto
numero di casi (es. leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali;
legge elettorale). In tutte le altre ipotesi, l’esame del Senato sui disegni di
legge è eventuale (subordinato alla richiesta di 1/3 dei componenti) e di
natura consultiva ma l’approvazione definitiva spetta alla Camera dei deputati.
Voto a data certa
Si introduce, altresì, una corsia preferenziale per il
Governo che può chiedere alla Camera di votare entro settanta giorni un disegno
di legge essenziale per l’attuazione del programma. Al contempo, viene limitata
la possibilità di adottare decreti legge da parte del Governo.
Referendum
Le firme necessarie per i referendum abrogativi restano
500.000, con il quorum di partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto.
In caso si arrivi a 800.000 firme il quorum si abbassa alla maggioranza dei
votanti dell’ultima tornata elettorale. Si introduce anche una riserva di legge
per disciplinare i referendum propositivi e d’indirizzo. Per le leggi di
iniziativa popolare il requisito di cinquantamila firme necessarie per la
presentazione è elevato a 150.000 (da 50.000).
Soppressione del CNEL
È prevista la soppressione del Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro.
Titolo V Soppressione delle province
È stato eliminato dal testo il riferimento alle province,
anche perché il loro riassetto dal punto di vista operativo era già stato
avviato con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Legge Delrio), che ha istituito gli
enti di area vasta.
Titolo V Riparto di competenze legislative
Viene eliminata la competenza concorrente tra Stato e
Regioni e modificato l’elenco delle materie di competenza esclusiva dello Stato
e di competenza esclusiva delle Regioni. In particolare, la competenza
esclusiva statale viene integrata con: politiche attive del lavoro e la tutela
della salute e sicurezza del lavoro, coordinamento informativo, statistico e
informatico dei dati della PA, norme sul procedimento amministrativo; norme
generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per
la tutela e sicurezza del lavoro; previdenza complementare ed integrativa;
commercio con l’estero; tutela dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni
generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul
turismo; ordinamento sportivo; ordinamento delle professioni e della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia; infrastrutture
strategiche.
Titolo V Autonomia finanziaria degli enti territoriali
Con riferimento all’autonomia finanziaria degli enti
territoriali viene costituzionalizzata il principio dei costi e fabbisogni
standard. Il richiamo agli indicatori di riferimento è correlato all’evoluzione
del federalismo fiscale.
Titolo V Clausola di supremazia
Lo Stato può intervenire su proposta del Governo anche su
materie di competenza regionale se lo richiede l’unità giuridica o economica
del Paese.
Elezione del Presidente della Repubblica
È il Parlamento in seduta comune che elegge il Capo dello
Stato, ma senza delegati regionali. Cambiano i quorum: per i primi tre scrutini
è mantenuta la maggioranza dei due terzi dei componenti del Parlamento in
seduta comune, dal quarto scrutinio è necessaria la maggioranza dei tre quinti
dell’Assemblea, e a partire dal settimo scrutinio, è richiesta la maggioranza
dei tre quinti dei votanti (attualmente è richiesta la maggioranza assoluta dei
componenti).
Controllo della Corte costituzionale
È previsto il controllo di legittimità costituzionale
preventivo delle leggi elettorali prima che vengano promulgate. Questa
possibilità sarà estesa anche all’Italicum. Il controllo sulle leggi ordinarie
resta successivo.
Composizione del nuovo Senato
Regioni e province |
Popolazione censimento |
Seggi |
Popolazione media per |
Piemonte |
4.363.916 |
7 |
623.416 |
Valle d’Aosta |
126.806 |
2 |
63.403 |
Lombardia |
9.704.151 |
14 |
693.153 |
Provincia autonoma di Bolzano |
504.643 |
2 |
252.321 |
Provincia autonoma di Trento |
524.832 |
2 |
262.416 |
Veneto |
4.857.210 |
7 |
693.887 |
Friuli Venezia Giulia |
1.218.985 |
2 |
609.492 |
Liguria |
1.570.694 |
2 |
785.347 |
Emilia Romagna |
4.342.135 |
6 |
723.689 |
Toscana |
3.672.202 |
5 |
734.440 |
Umbria |
884.268 |
2 |
442.134 |
Marche |
1.541.319 |
2 |
770.659 |
Lazio |
5.502.886 |
8 |
687.860 |
Abruzzo |
1.307.309 |
2 |
653.654 |
Molise |
313.660 |
2 |
156.830 |
Campania |
5.766.810 |
9 |
640.756 |
Puglia |
4.052.566 |
6 |
675.427 |
Basilicata |
578.036 |
2 |
289.018 |
Calabria |
1.959.050 |
3 |
653.016 |
Sicilia |
5.002.904 |
7 |
714.700 |
Sardegna |
1.639.362 |
3 |
546.454 |
Totale |
59.433.744 |
95 |
625.618 |
Ripartizione di materie tra Stato e Regioni dopo la riforma
Competenze |
Competenze |
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Spunti di riflessione in vista del prossimo referendum confermativo
Si chiama appunto referendum confermativo perché non è
necessario il raggiungimento del quorum. A prescindere.
I principali motivi |
I principali motivi |
No, perché con la nuova |
Si, perché la ratio ispiratrice |
No, perché il testo non |
Si, perché è una |
No, perché non è chiaro |
Si, perché sin dai |
No, perché i senatori |
Si, perché la navetta |
No, perché di fatto il |
Si, perché prima di |
No, perché i |
Si, perché nel nostro |
No, perché si ampliano |
Si, perché i poteri |
No, perché il nuovo |
Si, con la riforma Quanto alla clausola |
No, perché le modifiche |
Si, la riforma si |
No, perché dopo l’abolizione |
Si, perché il CNEL ha |
No, perché viene |
Si, perché dal 48 ad |
No, perché doveva la |
Si, perché in realtà |
No, perché la riforma non |
Si, perché riduce |