In caso di ricorso al lavoro in somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, le imprese utilizzatrici sono soggette ad uno specifico obbligo solidale nei confronti dei lavoratori somministrati.

 

La norma prevede in particolare che “l’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore“.

 

Qualora l’agenzia di somministrazione non provveda al pagamento della retribuzione maturata dai lavoratori, questi possono quindi rivolgersi direttamente alle imprese presso cui hanno reso la prestazione per ottenere il ristoro del proprio credito retributivo.

Tag: