E’ stato adottato il decreto di
attribuzione, per l’anno 2016, delle risorse economiche in dotazione del Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili. Il decreto prevede:

 

1) l’attribuzione
all’INPS di risorse totali pari a 20.915.742 € per la corresponsione degli
incentivi in caso di assunzione di lavoratori con disabilità, di cui 915.724 €
per il solo anno 2016 e 20.000.000 € a decorrere dal medesimo anno;

 

2) l’attribuzione al
Ministero del lavoro di 1.000.000 € per l’anno 2016, per sperimentazioni di
inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Tali risorse verranno
attribuite per il tramite delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano sulla base di Linee guida che dovranno essere adottate dal Ministero.

 

Il decreto è aggiornato annualmente, al
fine di attribuire le risorse economiche che alimentano il Fondo.

 

Anche a seguito della ripartizione delle
risorse operata dal decreto in esame, tuttavia, gli incentivi per l’assunzione
di lavoratori disabili non sono ancora concretamente fruibili. Si ricorda,
infatti, che il Decreto semplificazioni, a partire dall’anno 2016, ha
ridisegnato il sistema degli incentivi per l’assunzione di lavoratori con
disabilità e le relative modalità di attribuzione e riparto del Fondo. Sono
altresì stati modificati i valori percentuali e l’importo di riferimento per il
computo degli incentivi, in particolare:

 

• assunzione a tempo indeterminato di
lavoratore con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con le
minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui al T.U. sulle
pensioni di guerra: 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali, per 36 mesi;

 

• assunzione a tempo indeterminato di
lavoratore con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il
79% o con le minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui al
T.U. sulle pensioni di guerra: 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai
fini previdenziali, per 36 mesi;

 

• assunzione a tempo indeterminato o a
tempo determinato non inferiore a 12 mesi di lavoratori con disabilità
intellettiva e psichica la cui capacità lavorativa sia ridotta di oltre il 45%:
70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 60
mesi (o durata complessiva del contratto a T.D. se di durata inferiore).

 

Si ricorda, infine, che l’incentivo per le
assunzioni di lavoratori con disabilità effettuate a partire dal 1° gennaio
2016, verrà riconosciuto al datore di lavoro dall’INPS, in base all’ordine
cronologico di presentazione di specifica domanda telematica, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili. La fruizione dell’incentivo autorizzato
potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

 

Gli incentivi non sono ancora concretamente
fruibili in quanto si attende il rilascio delle relative procedure e modalità
operative da parte dell’INPS (es. domanda telematica; codici per la fruizione
dell’incentivo nelle denunce contributive; ecc.).

 

Riferimenti: Decreto Interministeriale 24
febbraio 2016 (registrato presso la Corte dei Conti in data 23 marzo 2016 e
pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro);
art. 13 della L. n. 68/1999 (così come modificato dagli artt. 10-11, D. Lgs. n.
151/2015).

 

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