Sul portale nazionale del programma Garanzia Giovani sono
state fornite, nella sezione dedicata alle FAQ, le seguenti indicazioni
operative in relazione al Super Bonus introdotto con DD 16/2016 ( vedi ns.nota del 2 marzo 2016).
- Il datore che assume a tempo indeterminato può
non coincidere con il soggetto che ha ospitato il tirocinio (faq n.50) - Tra i contratti a tempo indeterminato che
permettono la fruizione del Super Bonus rientra l’apprendistato
professionalizzante (faq n.51) - Lo status di NEET deve essere posseduto al
momento dell’avvio del percorso di tirocinio (faq n.52) - L’assunzione a tempo indeterminato può avvenire
immediatamente dopo il tirocinio e comunque entro i 60 giorni successivi alla
data di conclusione del tirocinio (faq n.53) - Il Super Bonus ha carattere nazionale, pertanto
possono accedere ad esso anche i datori di lavoro con sede legale nelle Regioni
in cui il Bonus occupazionale standard non sia stato attivato (faq n.54) - Il Super Bonus può essere fruito dai datori di
lavoro che assumono con contratto d tempo indeterminato dal 1 marzo 2016 al 31
dicembre 2016 un giovane che è stato titolare di un tirocinio, avviato entro il
31 gennaio 2016 nell’ambito della Garanzia Giovani (faq n. 55). - GAGI e Super Bonus non sono cumulabili in
relazione allo stesso giovane ed il datore di lavoro non può fruire prima
del CAGI Ordinario e poi del Super Bonus. Il datore di lavoro invece può
assumere un giovane con il CAGI Ordinario e un altro giovane con il Super-Bonus
(faq n.56)
Lo stanziamento pari a 50 milioni
di euro per il Super Bonus dei tirocinanti è su base nazionale (faq n. 54) e
pertanto è distinto dagli stanziamenti ordinari CAGI che sono ripartiti a
livello regionale.
Ne consegue che il Super Bonus è
richiedibile anche laddove le risorse regionali per il CAGI Ordinario risultano
esaurite, salvo ulteriori rifinanziamenti (ad es. Regione Emilia Romagna).
Si precisa che ad oggi non è
comunque possibile effettuare la richiesta mancando le istruzioni INPS e la
relativa procedura telematica.