Il decreto legislativo n. 148 del 2015, attuativo del Jobs Act, ha riordinato la disciplina degli ammortizzatori sociali rendendo obbligatoria l’istituzione di fondi di solidarietà bilaterali destinati ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei settori non coperti dalla cassa integrazione.

 

In questo
ambito la bilateralità artigiana ha provveduto ad attivare un proprio Fondo di
Solidarietà Bilaterale denominato FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per
l’Artigianato), per garantire i lavoratori nei casi di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa.

 

Il protocollo per il rilancio del settore
dell’autotrasporto, siglato il 17 Dicembre 2013 (con il quale le associazioni
di riferimento dell’artigianato hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL della
logistica, trasporto e spedizioni  di
nuovo scaduto il 31.12.2015), da una parte ha confermato che il sistema della
bilateralità di riferimento per l’autotrasporto è quello previsto
nell’artigianato, e dall’altra ha rinviato il versamento della bilateralità
artigiana ad una contrattualizzazione-attuazione futura, ad oggi non
realizzata.

 

Conseguentemente dal 1° gennaio 2016 l’adesione al fondo,
oltre ad essere prevista per tutte le aziende artigiane e quelle che applicano
i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti sociali dell’artigianato, è obbligatoria
anche  per le aziende artigiane
dell’autotrasporto.

 

Il versamento a FSBA non è divisibile da quelli destinati
ad EBNA (Ente Bilaterale dell’Artigianato) stabiliti dagli accordi
interconfederali dell’artigianato.

 

A partire dal 1° gennaio 2016 il versamento unico per le
imprese artigiane è composto da due voci:

  • una
    quota fissa di 7,65 € al mese per 12 mensilità (91,75€) – per ciascun
    dipendente, anche per i dipendenti con contratto part-time e apprendistato;
  • una
    quota percentuale pari a 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a
    carico datori di lavoro e una quota di 
    0,15% della medesima retribuzione imponibile previdenziale a carico del
    lavoratore (quota trattenuta direttamente in busta paga). La quota a carico del
    lavoratore decorrerà dal 1° luglio 2016, qualora l’operatività del fondo fosse
    antecedente a tale data, l’incremento dell’aliquota verrà parimenti anticipato.

Queste quote percentuali non sono divisibili e pertanto
sono dovute per intero attraverso versamento mediante F24 alla voce EBNA.

 

Per maggiori approfondimenti contattare la Responsabile CNA Fita: Daniela Ottelli – 0521/227281.

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