Con l’entrata in vigore delle modifiche
introdotte dal c.d.”Decreto sulle Semplificazioni” alle modalità di trasmissione
della certificazione medica inerente gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, dal 22.03.2016 i datori di lavoro sono soggetti alle seguenti
modalità di denuncia dei suddetti eventi:
Infortuni
sul lavoro:
fermo restando che il datore di lavoro è
tenuto a denunciare con modalità telematiche all’Istituto assicuratore gli infortuni
da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati
non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la
ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità, la denuncia dell’infortunio
deve essere fatta con modalità telematiche entro due giorni da quello in
cui il datore di lavoro ne ha avuto
notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico trasmesso
all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla
struttura sanitaria competente al rilascio;
Malattie
professionali:
la denuncia delle malattie professionali
deve essere trasmessa sempre con modalità telematiche dal datore di lavoro all’Istituto
assicuratore, corredata dei riferimenti
al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente
dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro cinque
giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della
manifestazione della malattia.
Sempre dal 22.03.2016, ogni certificato di
infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente
per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla
struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
La trasmissione per via telematica del
certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale è effettuata
utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto
assicuratore.
I dati
delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’Istituto
assicuratore ai soggetti obbligati ad effettuare la denuncia in modalità
telematica, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy.
Pertanto, a decorrere dal 22.03.2016 entrambe
le denunce non possono essere inoltrare
in mancanza dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL dal
medico che lo ha rilasciato. Riferimenti e dati delle certificazioni che dovrebbero
essere resi disponibili telematicamente dall’INAIL stessa si datori di lavoro
tenuti all’adempimento, in modalità telematica.
E’ stato previsto l’adeguamento del tracciato
inerente la denuncia/comunicazione d’infortunio con l’inserimento dei nuovi
campi obbligatori “Identificativo certificato medico” e “Data rilascio
certificato”.
Sono state inoltre modificate le
denominazioni dei campi “Data in cui il datore di lavoro ha ricevuto il primo
certificato medico” in “Data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del primo certificato medico dal
lavoratore” e “Data in cui il datore di lavoro ha ricevuto il certificato
medico successivo al primo” in “Data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico
successivo al primo dal lavoratore”.
Nelle more del rilascio di specifiche
istruzioni in merito alle corrette modalità di applicazione delle suddette
novità si può dunque ritenere che, dal 22 marzo 2016, il computo dei due giorni ai fini dell’inoltro della denuncia d’infortunio
(ovvero dei cinque in caso di malattia
professionale) debba decorrere dal giorno successivo a quello in cui il lavoratore
ha comunicato al datore di lavoro il riferimento al primo o successivo certificato medico in caso
di prognosi iniziale non superiore a tre giorni.
Si
ritiene pertanto indispensabile chiedere al lavoratore interessato all’evento il
rilascio di una dichiarazione firmata che attesti i riferimenti del
certificato, la durata della prognosi e la data di consegna al datore di lavoro.