ACCISA SUL CARBURANTE :abolizione, dal 1.1.2016, per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore, del credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori; i risparmi derivanti da tale abolizione finanzieranno i sopradescritti interventi sulla mobilità ciclistica e pedonale e gli incentivi per l’acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell’autotrasporto di merci su strada;

 

FONDO DI GARANZIA:rifinanziamento con 10 milioni di euro della Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI dedicata alle imprese del settore, tornato ufficialmente operativo dal 7 gennaio 2016.

 

DEDUZIONI FORFETTARIE:dal 1.1.2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall’articolo 66, comma 5, del TUIR, e dall’articolo 1, comma 106, della legge n. 266/2005, spettano in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l’impresa e, nella misura del 35 per cento dell’importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo;

 

SGRAVI SUI CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INAIL:a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l’esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura dell’80 per cento; l’esonero contributivo è riconosciuto dall’ente previdenziale in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse stanziate, l’ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande.

 

SANZIONI PER MANCATA ESIBIZIONE DI DOCUMENTI CHE ATTESTINO IL TRASPORTO INTERNAZIONALE:

– sanzioni per chi, durante l’effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso o qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale, ovvero questa sia stata compilata in modo non conforme; la prova documentale può essere costituita da qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali; all’accertamento della violazione consegue il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni del CDS; il veicolo verrà restituito solo dopo l’esibizione della predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’accertamento; si applicano anche le disposizioni dell’art. 207 CDS.


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