1) DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

 

Le ditte individuali con presenza di lavoratori (compresi
tirocinanti, stagisti) e le società sono soggette a tutti gli
adempimenti del D.Lgs. 81/2008
in materia di sicurezza sul lavoro.
Ricordiamo anche che particolari forme contrattuali come co.co.co, contratti di
somministrazione e di lavoro accessorio es. voucher, possono far ricadere
l’azienda nell’applicazione integrale della normativa.

 

Fanno eccezione le seguenti tipologie:

 

– le imprese familiari

– i lavoratori autonomi

– i piccoli imprenditori
artigiani senza dipendenti

– i coltivatori diretti dei fondi
ed i soci delle società semplici agricole 
che sono
soggette all’applicazione degli adempimenti dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08 di
seguito elencate:


a) utilizzare attrezzature di lavoro
conformi

b) munirsi di dispositivi di
protezione individuale ed utilizzarli in modo conformi

c) munirsi di apposita tessera di
riconoscimento quando si svolgano attività in regime di appalto o subappalto

e non hanno l’obbligo ma la
facoltà di:


a) effettuare la Sorveglianza
Sanitaria

b) partecipare a corsi di
formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro

 

Il decreto 81/2008
obbliga il datore di lavoro ai seguenti adempimenti:

 

a) Istituzione del servizio di prevenzione e protezione aziendale
(esterno o interno) e nomina del responsabile. L’incarico di
responsabile del servizio può essere svolto direttamente dal datore di lavoro
(autonomina) nelle aziende che hanno:

­fino a trenta addetti (aziende artigiane e industriali
senza rischi rilevanti)

­fino a duecento addetti (aziende commerciali e di
servizi).

 

b) Predisporre la nomina (o autonomina) del responsabile del servizio e allegarla alla
documentazione sulla sicurezza. Il responsabile del servizio prevenzione e
protezione deve frequentare un corso di formazione in materia di
sicurezza e salute sul lavoro.

 

c) Nomina del medico competente nelle
lavorazioni in cui la normativa prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria.

 

Inoltre si ricorda:


visita medica preventiva

– visita medica periodica
– visita medica alla
cessazione del rapporto di lavoro

 

d) Designazione degli addetti all’emergenza, cioè
dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi,
evacuazione e pronto soccorso (fra gli addetti incaricati può esservi lo stesso
datore di lavoro). Il datore di lavoro ha l’obbligo di far partecipare gli
addetti alla emergenza a corsi di formazione specifici.

 

e) I lavoratori hanno il diritto di eleggere un loro rappresentante
per la sicurezza (RLS Aziendale); il datore di lavoro ha l’obbligo di farlo
partecipare ad un corso di formazione della durata di 32 ore. Il
rappresentante deve essere consultato nei casi previsti dal decreto.

 

f)   
Le aziende fino a 15 lavoratori possono anche
avvalersi del rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST).

 

g) Nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori il
datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una riunione periodica di
sicurezza, almeno annuale, con Medico competente, RSPP e RLS.

Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori la riunione viene
effettuata su richiesta del rappresentante dei lavoratori.

 

h) Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione
di tutti i rischi
presenti in azienda, contenente anche l’indicazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi, nonché un programma per il loro
miglioramento. La valutazione dei rischi presenti in azienda comporta il
controllo dei fattori di rischio quali ad esempio, luoghi di lavoro, impianti e
attrezzature di lavoro, impianti elettrici, incendio/esplosione, agenti chimici
(sostanze chimiche, tossiche o nocive), agenti fisici (rumore, vibrazioni,
illuminazione, ecc.), agenti biologici (virus-batteri, ecc.), movimentazione
manuale dei carichi, uso di videoterminali, Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI), ecc.

 

i) Gli esiti della valutazione dei rischi devono essere
riportati in un documento, che deve avere data certa, da conservare in azienda
ed esibire a richiesta degli Organi di vigilanza e ricordiamo che la valutazione
dei rischi deve essere
immediatamente rielaborata: in occasione di
modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, a seguito di
infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità.

 

j) Un obbligo rilevante del datore di lavoro è costituito
dalla formazione dei lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza
e sulle misure di prevenzione e di protezione in base al livello di rischio
attribuito all’azienda (Basso, Medio, Alto).

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