Arriva direttiva ministeriale prot. 3756 del 27
luglio 2015
, riguardante gli ennesimi chiarimenti in materia di
trasporti eccezionali; numerosi sono gli elementi di novità:

  • il preavviso di transito,
    documento finalizzato a tutelare le infrastrutture e la sicurezza stradale, che
    quindi è facoltà dell’ente gestore
    richiedere
    . In ogni caso deve contenere la conferma
    esplicita di aver accertato la percorribilità 
    dell’intero percorso.
  • il comodato
    d’uso e locazione
    relativamente ai trasporti internazionali
    . La
    direttiva dice chiaramente (cosa fino a non mai detta in modo esplicito) che i
    vettori comunitari possono effettuare trasporti di cabotaggio con le
    limitazioni del Regolamento 1072/2009 e che i contratti di comodato e di
    locazione debbono contenere gli elementi previsti dalla normativa ed essere
    registrati in Italia
    . In ogni caso la durata
    dell’autorizzazione per il trasporto eccezionale non
    può superare quella del contratto 
    e in caso di rinnovo, bisognerà
    produrre, alla scadenza, una ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che ne
    dimostri l’annotazione.
  • Le autorizzazioni
    singole e multiple,
    invece, rispetto alla «precisa descrizione»
    richiesta dalla normativa, il ministero chiarisce che la si intende come comprensiva
    delle caratteristiche del carico, vale a dire tipologia, massa e dimensioni,
    nonché quelle dell’eventuale imballaggio
    . In ogni caso non si
    può derogare dai limiti dimensionali sfruttando l’eventuale imballaggio. L’Ente
    che rilascia l’autorizzazione può chiedere spiegazioni al proprietario della
    merce, se non corrisponde al committente del trasporto. E proprio per questo,
    chiarisce il ministero, al momento della richiesta del rilascio del titolo
    autorizzativo bisogna indicare
    il nominativo del proprietario della merce, il recapito telefonico e
    l’indirizzo mail
    .

Inoltre, il ministero sottolinea che la dichiarazione
sostitutiva 
necessaria
per i vettori esteri e nazionali va data al committente e che può essere considerato tale il
proprietario della merce o il produttore della stessa, ma anche l’importatore,
l’esportatore o lo spedizioniere. La dichiarazione, sottoscritta in maniera
leggibile ]accompagnata da copia del
documento d’identità
, può essere acquisita dai sistemi
informatici degli Enti per verificarne la corrispondenza con i titoli
autorizzativi ottenuti dai vettori.

 

Infine, in caso di domande per autorizzazioni
singole o multiple
, i vettori esteri come anche quelli italiani
devono precisare il percorso
interessato dal transito
, anche se è riferita alla competenza
di più enti o concessionari, con l’indicazione dell’indirizzo di carico e
scarico.

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