Arriva direttiva ministeriale prot. 3756 del 27
luglio 2015, riguardante gli ennesimi chiarimenti in materia di
trasporti eccezionali; numerosi sono gli elementi di novità:
- il preavviso di transito,
documento finalizzato a tutelare le infrastrutture e la sicurezza stradale, che
quindi è facoltà dell’ente gestore
richiedere. In ogni caso deve contenere la conferma
esplicita di aver accertato la percorribilità dell’intero percorso. - il comodato
d’uso e locazione relativamente ai trasporti internazionali. La
direttiva dice chiaramente (cosa fino a non mai detta in modo esplicito) che i
vettori comunitari possono effettuare trasporti di cabotaggio con le
limitazioni del Regolamento 1072/2009 e che i contratti di comodato e di
locazione debbono contenere gli elementi previsti dalla normativa ed essere
registrati in Italia. In ogni caso la durata
dell’autorizzazione per il trasporto eccezionale non
può superare quella del contratto e in caso di rinnovo, bisognerà
produrre, alla scadenza, una ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che ne
dimostri l’annotazione. - Le autorizzazioni
singole e multiple, invece, rispetto alla «precisa descrizione»
richiesta dalla normativa, il ministero chiarisce che la si intende come comprensiva
delle caratteristiche del carico, vale a dire tipologia, massa e dimensioni,
nonché quelle dell’eventuale imballaggio. In ogni caso non si
può derogare dai limiti dimensionali sfruttando l’eventuale imballaggio. L’Ente
che rilascia l’autorizzazione può chiedere spiegazioni al proprietario della
merce, se non corrisponde al committente del trasporto. E proprio per questo,
chiarisce il ministero, al momento della richiesta del rilascio del titolo
autorizzativo bisogna indicare
il nominativo del proprietario della merce, il recapito telefonico e
l’indirizzo mail.
Inoltre, il ministero sottolinea che la dichiarazione
sostitutiva necessaria
per i vettori esteri e nazionali va data al committente e che può essere considerato tale il
proprietario della merce o il produttore della stessa, ma anche l’importatore,
l’esportatore o lo spedizioniere. La dichiarazione, sottoscritta in maniera
leggibile ]accompagnata da copia del
documento d’identità, può essere acquisita dai sistemi
informatici degli Enti per verificarne la corrispondenza con i titoli
autorizzativi ottenuti dai vettori.
Infine, in caso di domande per autorizzazioni
singole o multiple, i vettori esteri come anche quelli italiani
devono precisare il percorso
interessato dal transito, anche se è riferita alla competenza
di più enti o concessionari, con l’indicazione dell’indirizzo di carico e
scarico.