Entrano in vigore il 25 giugno 2015 le
disposizioni contenute nei due D.lgs. di attuazione del Jobs Act, inerenti la
disciplina organica dei contratti di lavoro, la revisione della normativa in
tema di mansioni e le misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro.

 

Pertanto a
decorrere dalla suddetta data, il decreto sulla disciplina organica dei
contratti di lavoro diventa la norma di riferimento per le seguenti tipologie
contrattuali:

 

Tempo
parziale

(senza distinzione tra orizzontale, verticale o misto e con l’unica definizione
di “clausole elastiche” che comprende sia la possibilità di modificare la
collocazione temporale della prestazione sia di aumentarne la durata);

 

Intermittente;

 

Tempo
determinato

(nel quale il computo della durata massima di 36 mesi va ora fatto sommando i
rapporti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria e
non più solo equivalenti mentre è stato confermato l’attuale regime
sanzionatorio in caso di superamento dei limiti numerici, che prevede
l’applicazione di una sanzione amministrativa);

 

Somministrazione
di lavoro
;

 

Apprendistato;

 

Lavoro
accessorio

(buoni lavoro, con divieto di utilizzo negli appalti ed obbligo, per i soli
committenti imprenditori o professionisti, di acquisto esclusiva mento
telematico e comunicazione preventiva alla DTL competente con modalità
telematica, ivi compresi sms o posta elettronica, fermo restando quella dovuta
all’Inps. 

 

Dalla stessa data non è inoltre più
possibile stipulare nuovi Contratti di
Collaborazione a Progetto o contratti di Associazione in Partecipazione
con
apporto di lavoro nel caso in cui l’associato sia una persona fisica. I
rapporti già in essere in entrambe le fattispecie, potranno invece continuare
fino alla loro cessazione. Anche le limitazioni introdotte dalla riforma
Fornero ai rapporti con titolari di partita
IVA
continueranno ad applicarsi solo per i contratti già in essere.

 

E’ invece ancora possibile ricorrere alla
normali Co.co.co. (art.409 c.p.c.),
che a decorrere dal 1 gennaio 2016
non dovranno concretizzarsi in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente
anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, pena la loro
trasformazione in rapporti di lavoro subordinato.

 

Sempre dal 1 gennaio 2016 sarà possibile assumere a tempo indeterminato i
soggetti con cui sono intercorsi rapporti contrattuali di tale genere,
beneficiando dell’estinzione degli illeciti connessi all’eventuale erronea
qualificazione del rapporto pregresso.

 

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