Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato
nell’interesse di tutta la categoria degli operatori taxi regolari disponendo quanto segue:

 

1) accerta la concorrenza sleale posta
in essere ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. dalle società del Gruppo UBER nei
confronti dei taxi;

 

2) inibisce in via cautelare ed urgente alle
medesime l’utilizzazione sul territorio nazionale dell’app denominata UBER POP
e comunque la prestazione di un servizio
– comunque denominato e con
qualsiasi mezzo promosso e diffuso – che organizzi, diffonda e promuova da
parte di soggetti privi di autorizzazione amministrativa e/o di licenza un
trasporto terzi dietro corrispettivo su richiesta del trasportato, in modo non
continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in
volta;

 

3) fissa a titolo di penale per il ritardo
nell’attuazione dell’inibitoria la somma di € 20.000,00 per ogni giorno
di
ritardo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della
presente ordinanza;

 

4) dispone la pubblicazione del dispositivo
del presente provvedimento per giorni trenta sulla home page del sito www.uber.com
nella sua sezione dedicata al
territorio italiano in firma leggibile e diretta (senza necessità di rinvio
mediante ulteriori link) entro quindici giorni dalla comunicazione della
presente ordinanza a cura ed a spese delle resistenti;

 

5) condanna le società del Gruppo UBER
al rimborso delle spese di giudizio.