Con una recente circolare (la 37/0007136 del 29 aprile 2015), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha voluto approfondire il tema del riposo settimanale (45 ore) nell’attività di trasporto su strada così come disciplinato dal combinato disposto di cui all’articolo 4, lettera “h” e articolo 8, paragrafo 6 e 7 del Regolamento (CE) n.561/2006.
Il focus offerto dal Ministero del Lavoro, riguarda quindi il riposo settimanale da effettuare nel corso di due settimane consecutive di lavoro (paragrafi 6 e 7 dell’articolo 8 del Reg. 561/2006) e, in particolare, il “riposo compensativo equivalente” (21 ore) nel caso di periodo settimanale ridotto (24 ore).
Dalla traduzione italiana del due paragrafi richiamati (paragrafi 6 e 7 dell’articolo 8 del Reg. 561/2006), secondo i funzionari del Ministero del Lavoro, si potrebbe interpretare che il “riposo compensativo equivalente” (21 ore) può essere effettuato ripartendo in più frazioni le 21 ore di riposo settimanale non godute.
Contrariamente a questa interpretazione, il Ministero del Lavoro, dopo l’approfondimento (la cui sintesi è la circolare 37/0007136 del 29 aprile 2015), intende evidenziare che, nel corso di due settimane consecutive di lavoro, le 21 ore di riposo compensativo equivalente (prese dopo un periodo di riposo settimanale ridotto di 24 ore) non possono essere frazionale, ma devono essere effettuate in blocco (in un’ unica soluzione).