La legge di stabilità 2015, integrando l’articolo 17 del decreto IVA, ha disposto l’estensione del meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante il meccanismo del reverse charge a nuove fattispecie nell’ambito del settore edile ed energetico.
In particolare la norma ha esteso l’obbligo di inversione contabile alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici”.
Ai fini dell’individuazione dei servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici da assoggettare a reverse charge in base alle disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 si dovrà fare riferimento unicamente riferimento ai codici attività della tabella ATECO 2007.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2015, precisando che tale soluzione persegue una logica di semplificazione allo scopo di evitare incertezze interpretative. Con la circolare n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ai fini dell’esatta individuazione dell’ambito soggettivo ed oggettivo delle nuove disposizioni, il criterio utilizzato dalla circolare consiste nel fare riferimento unicamente ai codici attività della tabella ATECO 2007.
Si deve applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Da sottolineare inoltre che il riferimento alla classificazione delle prestazioni nell’ambito delle attività economiche ATECO 2007 sia utilizzabile per l’individuazione delle prestazioni e quindi sono da includere anche le manutenzioni e riparazioni.
Inoltre la circolare chiarisce che qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del DPR n. 633/1972, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, con l’obbligo, da parte dello stesso prestatore di procedere all’adeguamento del codice ATECO.
Alle attività identificate dalla lettera F della classificazione ATECO, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento, invece, il reverse charge continua ad applicarsi limitatamente alle ipotesi di subappalto quindi le disposizioni di cui alla lett a) dell’art. 17. La circolare ribadisce che devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.
Con il riferimento alla nozione di edificio, la circolare afferma che il legislatore ha sostanzialmente voluto limitare la disposizione in commento ai fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili. La disposizione deve intendersi riferita sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, compresi quelli di nuova costruzione, nonché alle parti di essi, compresi gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e F4. La circolare specifica che non rientrino nella nozione di edificio e vadano escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi aventi ad oggetto terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, ecc.).
La Legge di stabilità 2015 estende fino al 2018 il meccanismo di inversione contabile (reverse charge) anche ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e a quelli di altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE. Nell’ambito di tale misura vengono inclusi anche i certificati che hanno la finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, come per esempio i certificati verdi. Inoltre, il reverse charge apre anche alle cessioni di gas e di energia elettrica al soggetto passivo-rivenditore. Restano escluse dal reverse charge le cessioni di Gpl poiché non avvengono tramite un sistema di gas naturale o reti connesse a questo sistema.
Viene chiarito che l’inversione contabile non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che si avvalgono del nuovo regime forfetario o del regime dei “minimi”, diversamente se acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, dovranno assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito.
Da ultimo, si fa presente che, in considerazione della circostanza che la disciplina recata dagli articoli 17, sesto comma, lettere a-ter), d-bis), d-ter) e d-quater), e 74, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, produce effetti già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, e che, in assenza di chiarimenti, la stessa poteva presentare profili di incertezza, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi.
In allegato la Circolare Ministeriale in versione integrale.