Il decreto attuativo del Job Act relativo al ”Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti” ha introdotto una nuova e diversa disciplina in materia di licenziamenti illegittimi che si affianca – senza sostituirla – a quella previgente e che si applica ai soli contratti a tempo indeterminato stipulati dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

 

Le stesse disposizioni si applicano anche ai contratti a tempo determinato e ai rapporti di apprendistato stipulati prima dell’entrata in vigore della norma, ma trasformati in rapporti a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del Decreto legislativo sulle “tutele crescenti”.

 

L’effetto giuridico che si è determinato è quello di avere un doppio regime di tutele a fronte di licenziamenti illegittimi: quello esistente prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo che si applica a tutti rapporti a tempo indeterminato già in essere, e quello che si applica ai nuovi rapporti a tempo indeterminato instaurati dopo l’entrata in vigore.

La nuova disciplina sui licenziamenti si applica anche ai lavoratori a tempo indeterminato assunti prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo nel caso in cui il datore di lavoro superi la soglia dei più 15 dipendenti a seguito di nuove assunzioni avvenute successivamente l’entrata in vigore dello stesso.La nuova norma si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con la qualifica di operai impiegati e quadri. 

 

Sono esclusi i lavoratori assunti con la qualifica di dirigente, fatta salva l’ipotesi riconducibile ai licenziamenti considerati “discriminatori” 

Nella tabella che segue in allegato si mettono a confronto i diversi regimi di tutela previsti.

 

Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi agli Uffici CNA – Tel. 0521/227211.