Il Consiglio dei Ministri del 20 febbraio u.s., ha approvato in via preliminare un decreto legislativo che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione della delega contenuta nella L.183/2014.

 

Lo schema di decreto sarà trasmesso alle commissioni parlamentari competenti per la formulazione dei relativi pareri che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla trasmissione. Il riordino delle tipologie contrattuali avviene attraverso la raccolta all’interno di un unico decreto delle diverse norme di legge che attualmente regolamentano le varie tipologie contrattuali; norme che verranno abrogate con l’entrata in vigore del decreto stesso.

 

Il riordino prevede i seguenti interventi in sintesi:

– l’abrogazione delle Co.co.pro fin dall’entrata del decreto. I rapporti già in essere a tale data potranno proseguire fino alla loro conclusione. A partire dal 1 gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato;

 

– l’abrogazione dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e del lavoro ripartito (Job Sharing);

la conferma del contratto a tempo determinato (con modifiche non sostanziali), del contratto di somministrazione, del contratto a chiamata, del lavoro accessorio (aumento del tetto per il lavoratore fino a 7.000 euro e nuove modalità per la tracciabilità), del contratto di apprendistato (semplificazione dell’apprendistato di primo e terzo livello), del part-time (interventi sul lavoro supplementare, clausole elastiche e flessibili, riconoscinento in caso di malattie gravi o in alternativa al congedo parentale).

 

Viene inoltre prevista la possibilità di modificare le mansioni di un lavoratore, fino ad un livello e con mantenimento del suo trattamento economico, in presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi. I limiti suddetti potranno essere derogati, ai fini della conservazione del posto di lavoro, con accordo individuale in sede protetta.