Il 2 marzo 2015 entrano in vigore gli articoli 24, 34 e 45 del Regolamento (UE) n°165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014


In particolare, i tre articoli che entrano in vigore il 2 Marzo 2015, trattano di:


Articolo 24 = AUTORIZZAZIONE DI INSTALLATORI, OFFICINE E COSTRUTTORI DEL VEICOLOche possono intervenire con controlli ed ispezioni sui tachigrafi

Articolo 34 = “UTILIZZO DELLE CARTE DEL CONDUCENTE E DEI FOGLI DI REGISTRAZIONE Vengono impartite specifiche disposizioni per gli adempimentida effettuare sui TACHIGRAFI ANALOGICI e DIGITALI nel caso in cui i conducenti che si allontanano dal veicolo


Articolo 45 = MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N.561/2006”. Questo articolo interviene su due articoli
del Regolamento 561/2006:

 


Reg. 561/2006, ARTICOLO 3 = tra le fattispecie a cui il regolamento non si applica, aggiunge quella relativa a “veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5  tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono
utilizzati solamente entro un raggio di cento Km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente”


Reg. 561/2006, ARTICOLO 13 = tra le possibili deroghe che ogni singolo Stato membro può concedere, introduce
la modifica alle lettere “d”, “f” e “p”
del richiamato art. 13 allungando, in tali casi, ( da 50 Km) a cento chilometri il limite di raggio di azione quale condizione necessaria affinché la deroga possa ritenersi valida;

VERSIONE ATTUALE delle lettere “d”, “f” e “p” del richiamato art. 13 del Reg. 561/2006 :


  •  d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati: dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale, oppure – per trasporto di materiale o attrezzature
    utilizzati dal conducente nell’esercizio della sua professione. Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;

  •  f) veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate ed impiegati entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l’impresa;

  •  p) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a 50 chilometri.

 

Tag: