L’INPS rende note le aliquote in vigore per l’anno 2015 per gli iscritti alla Gestione separata:

 

30,72% (30,00 aliquota IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, compresi i professionisti titolari di partita IVA;

23,50% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

 

Pertanto, l’aliquota dovuta dai professionisti passa dal 27,72% per l’anno 2014 al 30,72% per l’anno 2015.

 

La ripartizione dell’onere contributivo rimane confermata nelle misure di 2/3 (committente) e 1/3 (collaboratore), nonché 55% (associante in partecipazione) e 45% (associato in partecipazione).

 

Il versamento dei contributi deve essere effettuato dal committente o dall’associante, in quanto titolari del rapporto contributivo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante modello F24 (telematico nel caso di titolari di partita IVA).

 

Per i professionisti iscritti alla gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015).

 

I compensi corrisposti ai collaboratori sono assimilati a quelli da lavoro dipendente. Ne consegue che se tali compensi sono stati corrisposti entro il 12 gennaio 2015 e sono riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014, si applicano le aliquote contributive in vigore per l’anno 2014 (c.d. principio di cassa allargato).

 

In caso di associati in partecipazione, dal momento che non si applica il principio di cassa alla allargato, le nuove aliquote si applicano a decorrere dai compensi pagati dal 1° gennaio 2015.

 

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