Il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro all’INPS “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI” è calcolato applicando la percentuale del 41% al massimale mensile ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Il nuovo valore del massimale ASpi, rivalutato per l’anno 2015 nella misura dello 0,20% è pari a 1.195,37 euro = 1.192,98 x 0,20%).
Conseguentemente, dal 1 gennaio 2015, l’importo del contributo di licenziamento è rideterminato come segue:
importo annuo: 1.195,37 euro x 41% = 490,91 euro
importo massimo: 490,10 euro x 3 anni = 1.470,30 euro.
Il nuovo valore applicato alle interruzioni intervenute dal 1 gennaio 2015 è riferito ad ogni 12 mesi di anzianità aziendale fino al limite massimo dei 36 mesi.
Per le anzianità aziendlai pari o superiori a 3 anni l’importo massimo dovuto è pari a 1.470,30 euro.