Il datore di lavoro che inoltra la denuncia d’infortunio o malattia professionale per via telematica è esonerato dall’obbligo di trasmettere anche il certificato medico rilasciato al soggetto infortunato.

 

Il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell’INAIL, qualora non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.

 

La procedura di denuncia telematica degli infortuni/malattie professionali dell’INAIL, prevede che la trasmissione del certificato non sia punibile in via contestuale, ma debba avvenire in un momento successivo, solo dopo che l’INAIL ne abbia fatto richiesta al datore di lavoro con atto che stabilisce i termini entro i quali adempiere.

 

Secondo il Ministero del Lavoro, il datore che non ottemperi o adempia tardivamente alle richieste di inoltro della certificazione da parte dell’Istituto, deve essere sanzionato poiché le nuove modalità di denuncia sopra illustrate non hanno introdotto novità in merito al regime sanzionatorio previsto in caso di mancata o tardata presentazione del certificato medico d’infortunio o di malattia professionale.

 

Si rammenta che in tale ipotesi il datore di lavoro è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.290 a euro 7.745, applicabile nella misura minima di euro 1290 in caso di ottemperanza alla diffida ex art.13 del dlgs 124/04 (art.53, c.8 dpr 1124/1965).