Di seguito si evidenziano i punti principali del nuovo sgravio per assunzioni a tempo indeterminato, così come risulta nel testo della Legge di Stabilità approvato definitivamente in data 23/12/2014 dalla Camera e in attesa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Sgravio contributivo

 

La norma, contenuta nel comma 118 dell’articolo 1 del maxi-emendamento prevede che:

 

i datori di lavoro privati che effettuino nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1 gennaio 2015 e stipula entro il 31 dicembre 2015, hanno diritto ad uno sgravio contributivo totale dei contributi a proprio carico, per un periodo massimo di 36 mesi;

 

lo sgravio consiste nell’esonero dal versamento dell’intera aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro, entro il limite massimo di 8.060 euro annuali. Lo sgravio non si applica ai premi INAIL;

 

sono esclusi dallo sgravio i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico;

 

lo sgravio non spetta per i lavoratori:

 

che nei 6 mesi precedenti l’assunzione siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;

che abbiano avuto con l’azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità (tenendo conto anche delle società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto);

 

lo sgravio non è cumulabile con altre riduzioni o esoneri contributivo previsti dalla normativa vigente;

 

lo sgravio contributivo è finalizzato a promuovere forme di occupazione stabile e non ha rilevanza ai fini pensionistici poiché non riduce l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori interessati.

 

Problemi aperti.

 

In mancanza di indicazioni in merito, le trasformazioni a tempo indeterminato non sembrano da considerare “nuove assunzioni” ai fini che qui interessano.

 

Inoltre, anche se la norma non li richiama espressamente, si ritengono applicabili i principi generali (diritto di precedenza ecc) introdotti dalla L.92/2012 (art.4, commi 12 e 13) al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi.