Lavoro minorile – certificato penale e attività alberghiera.

 

In caso di assunzione di personale per lo svolgimento di attività di portineria, ricevimento, amministrazione, cucina, bar, sala e pulizia dei piani, negli alberghi e strutture turistiche in genere, il datore di lavoro non deve chiedere il certificato penale per tale personale.

 

La platea dei destinatari di tali attività non è infatti costituita soltanto da minori, né quantomeno risulta preventivamente determinabile.

 

Nelle attività alberghiere occorre pertanto chiedere il certificato solo per quelle attività che comportano un contatto diretto esclusivamente con soggetti minori, come avviene ad esempio per l’addetto al c.d. miniclub o al babysitting, ecc.

 

Lo chiarisce il Ministero del Lavoro nel rispondere ad istanza di interpello, nella quale viene altresì ribadito che l’obbligo in questione sussiste al momento dell’assunzione del lavoratore e non anche nel caso in cui, nel corso di un rapporto già instaurato, lo stesso sia successivamente spostato ad altra attività rientrante nel campo di applicazione della disposizione.

 

Lavoro minorile – non richiesta la certificazione penale in caso di tirocinanti o lavoratori minorenni presenti in azienda.

 

Nel rispondere ad istanza di interpello inerente l’obbligo per il datore di lavoro di richiedere il certificato penale in presenza di tirocinanti o lavoratori minorenni in azienda, il Ministero del Lavoro chiarisce che:

 

anche in presenza di tirocinanti o lavoratori minorenni in azienda, il datore di lavoro non deve richiedere la certificazione per il personale impiegato  nella stessa unità produttiva, anche se ricopre il ruolo di tutor, poiché tale attività viene svolta in via eventuale e, comunque, complementare all’attività lavorativa principale per il cui svolgimento il lavoratore è stato assunto;

 

l’obbligo di richiesta della certificazione sussiste esclusivamente al momento dell’assunzione del lavoratore e non anche nel caso in cui, nel corso di un rapporto già instaurato, lo stesso sia successivamente spostato ad altre attività che abbiano come destinatari diretti i minori o che comportino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori.