Si ricorda  alle imprese di autotrasporto che si possono utilizzare in compensazione nell’anno 2014, fino ad un importo massimo di € 300 a veicolo, le somme versate nel 2013 a titolo di contributo al
SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci, aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.


Le imprese di autotrasporto merci possono utilizzare il contributo al SSN in compensazione dei versamenti di qualunque imposta (IVA, ritenute, ecc.).


L’agevolazione prevista dalla L. n. 266/2005 è utilizzabile esclusivamente in compensazione di altri tributi nel modello F24, utilizzando il codice tributo “6793” (anno di riferimento “2014”, cioè l’anno in cui è effettuata la
compensazione ) e deve essere poi indicata nel modello UNICO (UNICO 2015 per il contributo SSN versato nel 2013 e portato in compensazione nel 2014), all’interno del quadro RU.


Le somme utilizzate in compensazione non rilevano ai fini Irpef/Ires e non concorrono alla formazione del
valore della produzione ai fini Irap.

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