E’ stato modificato l’art. 228 del Testo Unico Ambiente, sui pneumatici fuori uso (PFU), che prevede l’indicazione in fattura, in tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici, del contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri della gestione dei PFU.

 

La modifica è in vigore dal 21/8/2014.

 

In particolare è precisato che:

 

1) il contributo è parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Ricordiamo che va utilizzata la seguente dicitura: “contributo ambientale ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152”

 

2) nella prima immissione sul mercato, il produttore o l’importatore applicano il contributo vigente alla data dell’immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio

 

3) in tutte le successive fasi di commercializzazione, il contributo rimane invariato con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto del pneumatico.

 

Riferimento normativo: art. 8 bis della Legge di conversione del D. L. 91/2014, che modifica l’art. 228 del D. Lgs. 152/2006.