Attività di riparazione veicoli a motore (automobili, motocicli, ecc.), comprese le attività di carrozzeria, elettrauto, gommista e attività specializzate, sono soggette a nuovi obblighi laddove i locali coperti in cui le stesse operano sono superiori a 300 mq compresi i locali ad uso ufficio e servizi.

 

Ricordiamo che in precedenza il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI – oggi superato dalla nuova normativa) escludeva le medesime imprese laddove  ospitassero un massimo di 9 veicoli.

Il D.P.R. 151/11 subisce una nuova proroga al 7 ottobre 2014.

Ricordiamo che il D.P.R. 151/11 è quel provvedimento che ha modificato l’elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, introducendo tre categorie di rischio (A, B e C).

 

Questi nuovi obblighi si sostanziano nella presentazione del progetto, asseverato da un tecnico abilitato, della conformità dei locali alle norme di prevenzione incendi ed alla sussistenza dei requisiti di sicurezza. La scadenza per la presentazione delle pratiche e in alcuni casi l’ottenimento del parere positivo da parte dei VVFF è il 7 ottobre 2014.

 

Riassumendo possiamo avere tre casistiche:
 

1) Autoriparatori con locali inferiori a 300 mq 
NESSUN ADEMPIMENTO FORMALE
 

2) Autoriparatori con locali superiori a 300 mq già in possesso del vecchio CPI
PROCEDERE AL RINNOVO ALLA SUA NORMALE SCADENZA secondo le disposizioni della nuova normativa

3) Autoriparatori con locali superiori a 300 mq NON in possesso del vecchio CPI 
PROVVEDERE A PRESENTARE ESAME PROGETTO ASSEVERATO DA TECNICO ABILITATO AI VIGILI DEL FUOCO E UNA VOLTA APPROVATO PRESENTARE SCIA

 

La soglia dei 300 mq ci pare la più ricorrente. 
Tuttavia  il campo di applicazione delle norme antincendio si è allargato anche per altri tipi di attività. Ad esempio  pare degna di attenzione l’attività soggetta per presenza di caldaie (es.impianti di riscaldamento) o forni carrozzeria con potenze superiore a  116 kW.

Alleghiamo pertanto due schede contenenti le attività soggette che potrebbero interessare questo settore lavorativo.

 

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SCIA

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, l’omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I. viene equiparata alla mancata presentazione della SCIA.

 

“Le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell’allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA.” (Interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011). In base a tale interpretazione le sanzioni penali si applicano a tutte le “attività soggette” (di cat. A, B e C), in caso di mancata presentazione della SCIA, e non solamente a quelle di cat. C.

 

Art. 20 del D.Lgs 139/06 – Sanzioni penali e sospensione dell’attività – Comma 1: Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da euro 258 a euro 2.582, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R., previsto dall’art. 16, co. 1 (cioè il D.P.R. n. 151/2011).

Per ogni informazione e per avere supporto nella presentazione delle pratiche, Tecna – la società del Gruppo CNA per l’ambiente e la sicurezza – è a vostra disposizione al numero 0521 030551 oppure info@tecnaparma.it