Pubblichiamo di seguito un’ulteriore nota di approfondimento (una prima era stata pubblicata sul nostro sito ai primi di giugno)  sulla nuova delibera 40/2014 redatta dall’Unione Impianti Emilia Romagna.

 

Delibera AEEGSI n.40/2014/R/GAS  con decorrenza dal 01/07/2014

Premesse generali

La
deliberazione 40/2014/R/gas aggiorna la disciplina di regolazione degli
accertamenti della sicurezza post-contatore, cercando di superare alcune
criticità riscontrate nel periodo di applicazione della precedente
deliberazione n. 40/04, e ne estende il campo di applicazione agli impianti
trasformati e ad alcune tipologie di impianti modificati.

La
deliberazione 40/2014/R/gas è entrata in vigore il 1° luglio 2014
(scaricabile qui: http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/14/040-14allanew.pdf )

Definizioni

La maggior
parte delle definizioni già presenti nella deliberazione n. 40/04 è stata
mantenuta o allineata alle modifiche intercorse nella vigente legislazione. Ove
necessario, e con particolare riferimento alla attivazione e alla riattivazione
della fornitura, le definizioni sono state allineate a quelle della
deliberazione 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas.

Ai fini
dell’applicazione della deliberazione 40/2014/R/gas per “impianto di utenza
modificato” si intende un impianto di utenza le cui modifiche hanno reso
necessaria, o comunque hanno portato il cliente finale a richiedere, la
momentanea sospensione della fornitura di gas.

Non
rientrano tra gli impianti di utenza modificati quelli oggetto di modifiche
realizzate senza richiedere all’impresa distributrice l’interruzione della
fornitura.

La
definizione di “impianto di utenza riattivato”, più ampia, comprende, oltre al
caso di “impianto di utenza modificato” sopra citato, altri casi in cui non si
applica la deliberazione 40/2014/R/gas, quali ad esempio la riattivazione di un
impianto di utenza al quale la fornitura di gas era stata sospesa per morosità
o a seguito di disposizioni provenienti da Pubbliche Autorità quali il Comune o
i Vigili del Fuoco per motivi di sicurezza, o per sostituzione del contatore
(pari calibro).

Un “impianto
di utenza trasformato” è un impianto di utenza precedentemente alimentato con
altro tipo di gas; solitamente la trasformazione si effettua passando da GPL a
gas naturale (non potendosi però escludere il contrario); la precedente
alimentazione di GPL poteva essere effettuata tramite bombole o serbatoi oppure
tramite rete di distribuzione: nel primo caso l’impianto di utenza è
completamente sconosciuto all’impresa distributrice, nel secondo non è escluso
che l’impianto sia già stato identificato con un codice PDR, in previsione di
un successivo passaggio all’alimentazione con gas naturale. Inoltre, se
l’impianto era stato progettato e installato già predisposto per il
funzionamento a gas naturale è possibile che non sia necessaria alcuna
modifica, a parte la sostituzione del contatore e interventi di trasformazione
sugli apparecchi utilizzatori; in altri casi dovranno invece essere effettuati
interventi di modifica anche consistenti.

Adempimento degli obblighi di
accertamento

La
deliberazione 40/2014/R/gas si applica a tutti gli impianti di utenza
alimentati a gas per mezzo di reti canalizzate per uso non tecnologico
(riscaldamento, condizionamento, preparazione acqua calda sanitaria, cottura
cibi) allacciati a reti di distribuzione o di trasporto. Per gli impianti ad uso
promiscuo (tecnologico e non tecnologico) la deliberazione 40/2014/R/gas si
applica esclusivamente alla parte di impianto dedicata agli usi non
tecnologici. Per ulteriori dettagli è opportuno fare riferimento a quanto
riportato nelle Linee Guida n.11 “Esecuzione degli accertamenti documentali
della sicurezza degli impianti di utenza a gas”, II edizione – giugno 2014, del
Comitato Italiano Gas (CIG) (scaricabile
qui:
   http://www.cig.it/pubblicazioni/ )   .

Nel periodo
intercorso dall’entrata in vigore della deliberazione n. 40/04 sono state
modificate alcune disposizioni legislative e normative sulla sicurezza degli
impianti di utenza a gas.

In
particolare sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti relativi alla
prevenzione incendi:

  • D.P.R. 1°
    agosto 2011, n. 151, regolamento recante semplificazione della disciplina dei
    provvedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;
  • D.M.I. 30
    aprile 2012 recante ”approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
    per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato di
    gas naturale”;
  • D.M.I. 7
    agosto 2012 recante “disposizioni relative alle modalità di presentazione delle
    istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione
    da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente
    della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”;
  • la Circolare
    n. 6181/2014 recante “D.M. 12 aprile 1996 “Approvazione della regola
    tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
    l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”-
    Indicazioni applicative”.

 

E le seguenti norme tecniche:

  • UNI
    10738:2012 “Impianti a gas, per uso domestico, in esercizio – Linee Guida per
    la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza”;
  • UNI
    11528:2014 “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW –
    Progettazione, installazione e messa in servizio”.

 

I casi di impianto
soggetto alla preventiva approvazione del pertinente Comando dei Vigili del
Fuoco, con la modifica introdotta dalle disposizioni sopra citate, sono stati
limitati agli impianti di portata termica maggiore di 350 kW; di conseguenza il
progetto per gli impianti di utenza a gas di portata termica compresa tra 116 e
350 kW non necessita più di preventiva approvazione dei Vigili del Fuoco. La
nuova disciplina prevede invece che un professionista, verificata la conformità
alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, rilasci una “Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA)”, che a tutti gli effetti costituisce
autorizzazione all’uso dell’impianto. Nelle linee guida CIG n. 11 è stata
pertanto predisposta una Dichiarazione
del progettista inerente il rispetto della disciplina antincendio nei progetti”

(“Modello DP”)
demandando
all’accertatore il compito di esprimersi soltanto sul rispetto delle
disposizioni legislative e normativa in materia di sicurezza nell’impiego del
gas. Tale dichiarazione, compilata e firmata dal progettista, deve essere
allegata alla documentazione da inviare all’accertamento documentale. Una volta
verificata la completezza e la corretta riferibilità dei dati/informazioni in
essa contenuti all’impianto gas in esame, deve essere acquisita senza ulteriore
accertamento (per maggiori dettagli si vedano le Linee Guida CIG n. 11).

 

Nel caso di
impianto gas realizzato in più fasi e da più Imprese, per il quale non sono
reperibili le Dichiarazioni di Conformità parziali precedenti con i relativi
Allegati Obbligatori, ai fini dell’accertamento documentale, occorre che
l’impresa incaricata della messa in servizio, verificate le parti preesistenti
e concluse le eventuali proprie realizzazioni, produca la documentazione da
accertare (allegati obbligatori a contenuto tecnico) dichiarando il tipo di
intervento effettuato sull’impianto nuovo o modificato o, ancora, trasformato:

a)
realizzazione completa (nuovo impianto),

b)
realizzazione parziale o modifica e verifica di compatibilità delle parti
preesistenti (nuovo impianto o modificato o trasformato),

c) verifica
di compatibilità dell’impianto interamente preesistente (nuovo impianto o
modificato o trasformato). Nei casi b) e c), tale dichiarazione comporta che
l’impresa dichiarante  abbia effettuato
per l’impianto, nella sua interezza la verifica della compatibilità di quanto
da essa realizzato con l’impianto preesistente (art. 7 comma 3, Decreto 22 gennaio 2008, n.37), nel rispetto della
normativa applicabile in materia di sicurezza (ad esempio la norma UNI 10738
nel caso di impianto in servizio oggetto di modifica). Ai fini
dell’accertamento previsto dalla
deliberazione 40/2014/R/gas l’attestazione di compatibilità per le parti di
impianto preesistenti è resa mediante la compilazione e la firma da parte
dell’installatore del Rapporto Tecnico di Compatibilità (mod.
allegato RTC).

 

Una significativa “semplificazione”
introdotta dalla deliberazione 40/2014/R/gas e alla quale occorre prestare
particolare attenzione, consiste nella soppressione della procedura definita
“accertamento impedito”.   Con la nuova
delibera il cliente finale ha tempo 30 giorni solari per completare l’invio
all’accertamento di eventuale documentazione mancante; se, trascorso tale
termine, la documentazione non è completa, l’accertamento ha esito negativo
(tradotto in “annullamento” della richiesta).

 

Riferimenti tecnici

 

L’accertamento, per quanto
concerne gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità relativi
all’impianto nuovo o modificato/trasformato, si effettua secondo le modalità
indicate nelle Linee Guida CIG n. 11. A questa nuova edizione delle
Linee Guida CIG n. 11 sono allegati sia il “Rapporto Tecnico di Compatibilità”
che la “Dichiarazione del progettista inerente il rispetto della disciplina
antincendio nei progetti”.

 

Compiti del Venditore di
riferimento

 

Il Venditore deve fornire al
richiedente l’attivazione/riattivazione della fornitura, l’Allegato H/40 e
l’Allegato I/40 con compilate le sezioni di propria pertinenza (Allegato H/40).
Tutte le indicazioni presenti sui documenti, correttamente compilati, sono necessari
all’impresa distributrice per correlare la documentazione ricevuta con la
documentazione già in suo possesso relativa allo stesso punto di riconsegna;   

 

Compiti del Distributore
territoriale di riferimento

 

Ricevuta formalmente la documentazione
da sottoporre ad accertamento – Allegato H/40, Allegato I/40 e allegati
obbligatori alla dichiarazione di conformità, visura camerale o certificato dei
requisiti dell’installatore validi, qualora tale documentazione non sia giunta
completa, l’impresa distributrice, segnala in forma certa (comunicazione
scritta, ma anche fax o posta elettronica se tali modalità sono state rese
disponibili nell’Allegato H/40 dal richiedente l’attivazione della fornitura)
al mittente e in copia al venditore la parte mancante di tale documentazione,
computando dalla data di invio di tale comunicazione 30 giorni lavorativi di
tempo per la ricezione della stessa, pena l’annullamento della richiesta di
attivazione.   Questa procedura si applica allo stesso modo
tanto  per gli accertamenti sugli
impianti di utenza nuovi, quanto per quelli modificati/trasformati.

Con la deliberazione
40/2014/R/gas il computo del tempo di attivazione della fornitura decorre dal
ricevimento da parte dell’impresa distributrice di tutta la documentazione
necessaria ai fini dell’accertamento documentale (comma 16.4). E’ da questo
momento che inizia la fase di vero accertamento tecnico dei contenuti normati
che termina con l’esito (POSITIVO o NEGATIVO) dell’iter complessivo di accertamento.
  All’esito positivo dell’accertamento fa
seguito l’attivazione/riattivazione della fornitura gas all’utenza.

Anche le modalità di
accertamento sono sostanzialmente le stesse modalità di cui alla Del.40/04, estese
dal 01/07/2014 anche agli impianti modificati/trasformati.

 

Come in precedenza indicato,
sono stati definiti come impianti
modificati
ai sensi della deliberazione 40/2014/R/gas quelli in cui,
per consentire la modifica, l’impresa di distribuzione ha sospeso l’erogazione
in corso della fornitura del gas. Rientrano fra questi i casi di spostamento
del contatore su richiesta del cliente finale
o per disposizione motivata
dell’impresa di distribuzione (es.: riscontrata non conformità della
collocazione del contatore alla vigente normativa in materia a seguito di
successivi interventi edilizi o impiantistici effettuati dal cliente finale), o
la richiesta di sostituzione del contatore da parte del cliente finale per
aumento della portata termica complessiva dell’impianto
(che evidentemente
è indice dell’introduzione di un nuovo apparecchio o della sostituzione di un
apparecchio esistente con altro di maggiore potenza).

 

Non rientrano invece
nell’ambito di applicazione della deliberazione 40/2014/R/gas  i casi di sospensione della fornitura per
sostituzione del contatore con altro contatore (per guasto o deterioramento
riscontrato dall’impresa di distribuzione o segnalato dal cliente finale) o con
contatore elettronico (smart meter), anche nel caso di spostamento di
quest’ultimo da parte del Distributore per consentire la trasmissione del
segnale, o di richiesta di verifica del contatore da parte del cliente finale.

 

Nel caso in cui il cliente
finale richieda all’impresa di distribuzione la momentanea sospensione della
fornitura di gas, ad esempio per poter effettuare in sicurezza grandi lavori di
ristrutturazione o manutenzione straordinaria dell’abitazione, e lo stesso
cliente finale ne richieda successivamente la riattivazione, l’impresa di
distribuzione considera l’impianto modificato, e applica la procedura prevista
dalla deliberazione 40/2014/R/gas.

 

Viene altresì considerato
modificato, e quindi soggetto alla procedura prevista dalla deliberazione
40/2014/R/gas, l’impianto prima funzionante con altro tipo di gas (solitamente
GPL o miscele di propano-aria da rete di distribuzione, GPL da bombole o
serbatoi).

Anche la riattivazione della
fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o
disdetta del contratto di fornitura e modificati comporta l’applicazione della
procedura di accertamento di cui alla deliberazione 40/2014/R/gas. In tali casi
deve essere prevista una dichiarazione scritta del subentrante che attesti la
modifica effettuata.

 

La procedura di accertamento
non si applica nel caso in cui contestualmente allo spostamento avviene una
sostituzione da contatore tradizionale a “smart meter”, senza variazione della
portata termica dell’impianto.

Viceversa, si applica la
procedura di accertamento, anche nel caso in cui si sostituisca un contatore
tradizionale con uno smart meter, con o senza spostamento, qualora il cliente
finale abbia richiesto una variazione della portata termica dell’impianto.

 

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E’ possibile scaricare un pdf con una Guida sintetica alla delibera 40/2014