L’obbligo, in vigore dal 5 luglio 2014, riguarda gli edifici sia pubblici che privati soggetti a: 

nuova costruzione,

– interventi su involucri esterni (pareti perimetrali o coperture) di edifici esistenti, assoggettati a titolo abilitativo oppure esclusi da questo ma soggetti a notifica preliminare.

 

Per questi il proprietario o il committente deve provvedere che l’esecuzione dei lavori comprenda anche dei sistemi di ancoraggio o protezione idonei a garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o le azioni comunque comportanti l’accesso, il transito o lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza.

 

In sostanza, la delibera contiene indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, per garantire la sicurezza dei soggetti che in un momento successivo si troveranno ad operare, accedendo e/o transitando, sul coperto in condizioni di sicurezza tali da prevenire la caduta dalla copertura.

 

Per gli edifici esistenti, nei quali i committenti avessero già adottato sistemi di ancoraggio permanenti prima del 15 luglio prossimo, questi sono considerati conformi se corredati da:

 

• relazione di calcolo di idoneità del supporto; 

• certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio;

• dichiarazione di corretta installazione dell’installatore; 

• manuale d’uso; 

• programma di manutenzione.

 

In assenza, anche parziale di questi documenti, il dispositivo di ancoraggio permanente è conforme se corredato da una relazione tecnica di progetto, completa dei documenti mancanti, a firma di un tecnico professionista abilitato come previsto dalla normativa vigente.

 

La delibera non lo specifica ma si deduce che questa documentazione deve essere resa disponibile dal committente dei lavori.

 

La mancata documentazione comporta la non idoneità all’uso dell’ancoraggio permanente. Se, infine, intervengono lavori di nuova costruzione o interventi su involucri esterni (pareti perimetrali o coperture) a questo punto scatta l’obbligo di predisporre anche i sistemi di ancoraggio fisso, con le condizioni della delibera in esame.

 

Datori di lavoro delle imprese esecutrici Per quanto riguarda le imprese esecutrici che si troveranno ad operare sulle coperture e sulle pareti oggetto della delibera, a partire dal 15 luglio prossimo, restano immutati gli obblighi di:

 

valutazione dei rischi;

adozione in via prioritaria delle misure collettive; 

adozione dei DPI anche in presenza dei dispositivi di ancoraggio fissi se già presenti, in quanto questi sono solo una parte del sistema di protezione delle cadute dall’alto.

 

La regione ricorda che questi DPI, ai sensi del D.Lgs. 475/1992, appartengono alla terza categoria ed in ottemperanza all’art. 77 comma 4, lettera h) e comma 5 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, comportano l’obbligo di informare, formare ed addestrare coloro che ne fanno uso.In aggiunta, a partire dalla stessa data sarà opportuno che il datore di lavoro che deve utilizzare gli ancoraggi fissi richieda al committente la consegna:

 

della documentazione di conformità sopra elencata per gli ancoraggi già installati al 15.7.2014;

la presenza di ancoraggi conformi, l’elaborato tecnico del punto 6 dell’allegato 1 alla Delibera 2013. 

 

Questo documento, richiesto in fase di pratica edilizia, contiene, tra gli altri elementi, le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall’alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura e le facciate.

 

L’elaborato deve contenere anche le misure preventive e protettive del punto 7 dell’allegato 1 alla delibera.