Dal 1 luglio 2014, il Decreto Legge 66/2014 convertito in Legge 89/2014, ha disposto l’aumento dal 20 al 26% il prelievo alla fonte che le imprese, in qualità di sostituti d’imposta, devono operare nei confronti degli utili che corrispondono agli associati in partecipazione che apportano capitale oppure capitale e lavoro.

 

Tale assoggettamento si applica quando la partecipazione non è qualificata. La modifica normativa coinvolge quindi i redditi che il sostituto d’imposta deve dichiarare nel quadro SI del mod. 770 ordinario e le ritenute alla fonte che deve versare tramite mod. F24 con il codice tributo 1035.

 

L’incremento dell’aliquota opera nei confronti degli tili erogati dal 1 luglio 2014.