L’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas in data 06/06/2014 ha apportato diverse
modifiche alla delibera 40/2014 che sostituisce integralmente la delibera 40/04
“disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di
utenza a gas”

La nuova
Delibera 40 regolamenta, modificandole parzialmente, le procedure per gli
accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza nuovi e quelle per egli
accertamenti per gli impianti di utenza modificati o trasformati, fino
ad oggi non soggetti ad accertamento.

Va precisato
che si intende per:

–      
 Impianto modificato un impianto già in
servizio che è stato ampliato o è stato oggetto di manutenzioni straordinarie,
con temporanea sospensione della fornitura di gas

–      
Impianto
trasformato un impianto prima alimentato con altro tipo di gas (es gpl)

 

Contemporaneamente il CIG ha emanato la nuova versione
delle Linee Guida 11, per l’esecuzione degli accertamenti documentali della
sicurezza degli impianti di utenza a gas, contenente nuove modulistiche.

 

Sulla base
dei provvedimenti sopra indicati, la
Delibera entrerà in vigore dal 1 luglio
2014

 

All’installatore che effettua la messa in servizio dell’impianto compete
la compilazione e sottoscrizione di un modello unico di dichiarazione per tutti
i casi di impianto soggetto ad accertamento (Allegato I/40)

 

Tale allegato tiene presente e risolve
alcuni aspetti che sono stati nel recente passato fonte di problemi:

a)    Come nella precedente stesura non richiede
la dichiarazione di conformità, prendendo atto che l’installatore può
rilasciare la stessa solo dopo avere eseguito tutte le prove di sicurezza e
funzionalità con l’impianto attivato

b)   
Prevede
il caso in cui l’installatore non sia il primo esecutore dell’impianto, essendo
su questo intervenute precedentemente altre aziende. Si richiede quindi di
allegare le Dichiarazioni di Conformità relative agli interventi precedenti
o, nel caso in cui non siano disponibili, di allegare un Rapporto Tecnico
che attesti la compatibilità per le parti di impianto preesistenti,

 

Va sottolineato che, pur non essendo necessario allegare la Dichiarazione
di Conformità, è però obbligatorio consegnare, oltre a quanto sopra indicato,
una serie di documenti tecnici che fanno parte di una Dichiarazione di Conformità
(quindi, come in precedenza, l’installatore dovrà anticipare gli allegati della
Dichiarazione di Conformità):

 

a) progetto (eseguito da professionista o
dall’installatore, secondo quanto previsto dal DM 37/08

b) relazione con tipologie dei materiali
utilizzati

La
relazione deve contenere:

–     per i prodotti soggetti a norme, la
dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con
riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc.

–     per gli altri prodotti (da elencare)
il firmatario deve dichiarare che si 
tratta di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto
dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 (cioè tali da garantire installazioni secondo
la regola dell’arte) e che questi sono idonei rispetto all’ambiente
d’installazione.

        Vanno inoltre indicati:

–       numero, tipo e potenza degli
apparecchi installati o installabili

–       caratteristiche dei componenti il
sistema di ventilazione dei locali

–       caratteristiche dei sistemi di scarico
dei prodotti della combustione

–      indicazioni sul collegamento elettrico
degli apparecchi, ove previsto

 

c) schema di impianto realizzato

d) attestazione di conformità per impianto
realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

e) copia del certificato di riconoscimento o
visura camerale (anche scaduta, con sottoscrizione dell’installatore sulla
validità del contenuto) con i requisiti tecnico professionali

 

E’ inoltre previsto l’obbligo di allegare, per i soli impianti soggetti
alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, una dichiarazione del
progettista relativa al rispetto delle norme vigenti; Il modello di tale
redazione è contenuto nelle linee guida n.11 del CIG.

 

In caso di consegna di documentazione incompleta da parte
dell’installatore, questo ha 30 giorni di tempo per completarla. Decorso tale
termine, la domanda di attivazione della fornitura viene annullata.

 

Con un ulteriore modello (allegato H/40) l’utente che chiede la fornitura
di gas sottoscrive l’impegno a non utilizzare l’impianto fino a che
l’installatore non abbia rilasciato la Dichiarazione di conformità.

Qualora, in sede di prove di sicurezza e funzionalità successive
all’attivazione della fornitura, l’installatore rilevi un esito negativo, può
informare il Distributore gas che provvede, di conseguenza, a sospendere la
fornitura.

 

Va infine
segnalato che l’AEEG ha esplicitamente rinviato ogni attuazione degli
accertamenti della sicurezza degli impianti in servizio  a dopo l’emanazione da parte del Ministero
dello Sviluppo Economico di un decreto di attuazione delle verifiche previste
dal DM 37/08.

 

Il testo
integrale della Delibera e degli Allegati è scaricabile dal sito dell’AEEG: http://www.autorita.energia.it/it/docs/04/040-04.htm

 

CNA Installazione e Impianti, in
collaborazione con i principali distributori di gas presenti in Emilia Romagna,
organizzerà nei prossimi giorni un primo incontro a valenza regionale (che si terrà a Bologna) per la dettagliata presentazione dei
contenuti della Delibera 40 e delle Linee Guida n. 11 del CIG. Dopo la pausa estiva analoghi incontri verranno organizzati anche nelle singole province e dunque anche a Parma.

 

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