Il D.L. 34/2014 c.d. “Jobs Act” o “Pacchetto lavoro”, in vigore dal 21/03/2014 è stato convertito in legge 16/05/2014 n.78, in vigore dal 20 maggio 2014. Di seguito le principali novità sul contratto a tempo determinato aggiornato con le modifiche intervenute i sede di conversione.

 

Causale.

Per i contratti stipulati a decorrere dal 21 marzo 2014 viene meno l’obblgo di specificare la causale del ricorso, prima era prevista unicamente per il primo rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore. L’acausalità, sempre nel limite massimo di 36 mesi, è prevista anche per la somministrazione a tempo determinato.

 

Limiti di durata.

Il contratto acausale-comprensivo di rinnovi e proroghe- non può suoerare i 36 mesi di durata. resta ferma la disposizione di cui all’art.4, co.4 bis del D.lgs.368/2001, che consente alle parti – raggiunto il limite dei 36 mesi – di stipulare un ulteriore successivo contratto a termine, a condizione che la stipula avvenga presso la DTL competente e con l’assistenza di un rappresentante dello OO.SS comparativamente rappresentative a livello nazionale.  

 

Proroghe.

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di 5 volte, fermo restando il limite massimo di durata. Ai fini della determinazione del numero massimo di proroghe devono essere presi in considerazione tutti i cinontratti a termine stipulati tra le parti, indipendentemente dal numero di rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale è stipulato il contratto a tempo determinato.

 

Percentuali di ricorso all’istituto.

Viene fissato nel 20% del personale assunto a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro. Restano ferme le diverse disposizioni della contrattazione collettiva. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Dal limite del  20% restano esclusi – per l’utilizzatre – i contratti di somministrazione. Sono inoltre esonerati dal limite massimo del 20% i ricercatori e il personale tecnico assunti con contratto a termine dagli istituti pubblici o privati di ricerca scientifica. il datore di lavoro che superi – per effetto di contratti stipulati prima del 21 marzo 2014 – la percentuale massima di ricorso, ha tempo fino al 31 dicembre 2014 per rientrare nei limiti, salvo che il contratto collettivo applicabile nell’azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole.

 

Sanzioni in caso di superamento della soglia massima al ricorso.

La violazione della percentuale massima di ricorso al tempo determinato è punita con una sanzione amministrativa, da calcolarsi sulla retribuzione del lavoratore “fuori quota”:20% della retribuzione per ogni mese, con frazione pari almeno a 15 giorni equivalenti ad un mese intero se lo sforamento riguarda un solo lavoratore; 50% in tutti gli altri casi. la sanzione, non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del DL. 38/2014, convertito in L.78/2014.

 

Diritto di precedenza e congedo di maternità.

Nel computo del periodo utile ai fini della maturazione del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei successivi 12 mesi dalla scadenza del contratto a tempo determinato – spettante ai lavoratori e lavoratrici che abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro – rientra anche il periodo di congedo per maternità. Il congedo di maternità deve essere intervenuto durante l’esecuzione di un contratto a termine presso lo stesso datore di lavoro nei confronti del quale si realizza il diritto di precedenza. Il diritto spetta con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine (art.5, c.4 quater D.lgs.368/2001).

 

Diritto di precedenza ed obbligo di informazione.

Viene previsto l’obbligo – incapo al datore di lavoro – di richiamare espressamente nel contratto a tempo determinato, il diritto di precedenza in caso di assunzioni a termine, anche con riferimento al diritto esercitabile dai lavoratori stagionali. In ogni caso ildatore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del diritto di precedenza mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione.

 

La disciplina transitoria. le nuove disposizioni di legge si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata ina vigore del DL.38/2014 – 21 marzo 2014 -. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto prima della conversione in legge.