Il ministro dei Trasporti ha firmato la direttiva 115 del
27 marzo 2014 che consente nuove deroghe ai divieti di circolazione festivi dei
veicoli pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate per i trasporti trasporti
in Sicilia e Sardegna e per quelli di prodotti alimentari freschi. Libera
circolazione il 22 aprile.

 

Le nuove disposizioni ministeriali consentono un giorno
di viaggio in più durante le festività di Pasqua e ampliano e chiariscono le
deroghe già previste per i trasporti da e verso le isole maggiori e per quelli
di prodotti freschi. Il testo è diviso in tre articoli, che modificano il primo
comma dell’articolo 1, quarto comma dell’articolo 2 e il primo comma (lettera
r) dell’articolo 3 del decreto ministeriale dell11 dicembre 2013, ossia quello
che fissa i divieti di circolazione per l’anno in corso.

 

Dal primo comma dell’articolo 1 – che fissa il calendario
per i divieti di circolazione dei veicoli con massa complessiva superiore a 7,5
tonnellate, è completamente soppressa la lettera h, eliminando il divieto che
era previsto dalle 8:00 alle 14:00 di martedì 22 aprile (ossia il giorno
successivo a Pasquetta), riducendo così il lungo “ponte” previsto per
le vacanze pasquali. Questa era una richiesta avanzata al Tavolo
dell’autotrasporto dalle associazioni di categoria, che ritengono eccessivi i
divieti previsti originariamente.

 

Per quanto riguarda l’applicazione dei divieti in
Sardegna e Sicilia, il nuovo decreto cambia le norme di applicazione, chiarendo
che il posticipo di quattro ore non riguarda solamente l’insieme
dell’articolato, ma anche al trattore stradale. In pratica, è stato aggiunto il
seguente testo: “Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed
un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al
trattore stradale anche quando quest’ultimo non sia proveniente dalla rimanete
parte del territorio nazionale”.

 

L’ultima modifica riguarda le deroghe per i veicoli che
trasporto prodotti freschi, contenute nella lettera r del primo comma
dell’articolo 3. Il nuovo elenco comprende, oltre alle voci già presenti, anche
quelle relative a “semi vitali non ancora germogliati”.