La circolare rappresenta una sorta di “testo unico” delle nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della CQC, delle procedure d’esame e dei soggetti erogatori dei corsi e fornisce le relative istruzioni operative.
Nella circolare Ministeriale vengono chiariti alcuni punti:
- “Ogni corso può essere frequentato al massimo da 35 partecipanti
- Smentisce ogni voce che contempli un esame al termine della frequenza del corso di 35 ore,
«Punto 7 – Pagina 47 – Il rinnovo di validità è subordinato alla di FREQUENZA
di un apposito corso di formazione periodica, al termine del quale è emesso un duplicato del titolo comprovante la qualificazione” - Verrà valutata la possibilità di suddividere le 35 ore in 7 ore per 5 anni(distribuite in 5 anni)
Preme richiamare il punto 7 della Circolare 7787/2014 nella parte in cui conferma i termini utili per il rinnovo di validità della qualificazione professionale di tipo CQC:
La qualificazione professionale di tipo CQC ha di regola una validità di 5 anni. A tale principio fanno eccezione le qualificazioni professionali di tipo CQC riconosciute per DIRITTI ACQUISITI che, come è noto, SCADONO il:
§ 9 Settembre 2015, se relative al TRASPORTO DI PERSONE
§ 9 Settembre 2016, se relative al TRASPORTO DI COSE.
Peraltro, qualora il titolare di tali qualificazioni professionali abbia comunque frequentato un corso
di formazione periodica per rinnovarne la validità, questa si ritiene rinnovata fino al:
§ 9 Settembre 2020, se relativa al TRASPORTO DI PERSONE
§ 9 Settembre 2021, se relativa al TRASPORTO DI COSE
Se la frequenza al corso non venisse assolta entro i termini previsti, si ricorda che l’art. 13, comma
10, D. 16.10.2009, prevede:
-
TERMINE SCADUTO DA NON OLTRE DUE ANNI = “…è rinnovata con la mera frequenza di un corso di formazione periodica: dalladata di scadenza della validità e fino alla data di rilascio dell’attestato di
frequenza di cui al comma 9, è vietato l’esercizio dell’attività
professionale di autotrasporto di persone e cose” -
TERMINE SCADUTO DA OLTRE DUE ANNI = “… è rinnovata a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ed il superamento delle PROVE DI ESAME di cui all’art. 11, comma 1: dalla
data di scadenza della validità e fino alla data di superamento delle prove d’esame, è vietato l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose” .