La circolare rappresenta una sorta di “testo unico” delle nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della CQC, delle procedure d’esame e dei soggetti erogatori dei corsi e fornisce le relative istruzioni operative.

 

Nella circolare Ministeriale vengono chiariti alcuni punti:

  • “Ogni corso può essere frequentato al massimo da 35 partecipanti
  • Smentisce ogni voce che contempli un esame al termine della frequenza del corso di 35 ore,
    «Punto 7 – Pagina 47 Il rinnovo di validità è subordinato alla di FREQUENZA
    di un apposito corso di formazione periodica, al termine del quale è emesso un duplicato del titolo comprovante la qualificazione”
  • Verrà valutata la possibilità di suddividere le 35 ore in 7 ore per 5 anni(distribuite in 5 anni)

Preme  richiamare il punto 7 della Circolare 7787/2014 nella parte in cui conferma i termini utili per il rinnovo di validità della qualificazione professionale di tipo CQC:


La qualificazione professionale di tipo CQC ha di regola una validità di 5 anni. A tale principio fanno eccezione le qualificazioni professionali di tipo CQC riconosciute per DIRITTI ACQUISITI che, come è noto, SCADONO il:

§ 9 Settembre 2015, se relative al TRASPORTO DI PERSONE

§ 9 Settembre 2016, se relative al TRASPORTO DI COSE.


Peraltro, qualora il titolare di tali qualificazioni professionali abbia comunque frequentato un corso
di formazione periodica per rinnovarne la validità
, questa si ritiene rinnovata fino al:


§ 9 Settembre 2020, se relativa al TRASPORTO DI PERSONE

§ 9 Settembre 2021, se relativa al TRASPORTO DI COSE


Se la frequenza al corso non venisse assolta entro i termini previsti, si ricorda che l’art. 13, comma
10, D. 16.10.2009, prevede:

  • TERMINE SCADUTO DA NON OLTRE DUE ANNI = “…è rinnovata con la mera frequenza di un corso di formazione periodica: dalladata di scadenza della validità e fino alla data di rilascio dell’attestato di
    frequenza
    di cui al comma 9, è vietato l’esercizio dell’attività
    professionale di autotrasporto di persone e cose”
  •  TERMINE SCADUTO DA OLTRE DUE ANNI = “… è rinnovata a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ed il superamento delle PROVE DI ESAME di cui all’art. 11, comma 1: dalla
    data di scadenza della validità e fino alla data di superamento delle prove d’esame
    , è vietato l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose” .

 

 

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