In relazione all’entrata in vigore dei nuovi obblighi di certificazione dal 6 aprile u.s., il Ministero della Giustizia ha chiarito che l’obbligo riguarda l’impiego al lavoro dipesone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori, solo in seguito all’instaurazione di un “rapporto di lavoro”.

 

Sono pertanto esclusi dall’obbligo gli enti, le associazioni, le cooperative sociali, qualora intendano avvalersi dell’opera di volontari poichè costoro svolgono un’attività non classificabile nell’ambito di un “rapporto di lavoro”.

 

Il certificato va richiesto prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell’assunzione al lavoro.

Nelle more del suo rilascio il datore di lavoro può procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, che contenga gli elementi richiesti dal certificato del Casellario Giudiziale.

 

Per poter richiedere il certificato il datore di lavoro deve acquisire il consenso del lavoratore attraverso l’apposito modulo predisposto dal Ministero, in allegato alla presente.

Le presenti indicazioni sostituiscono a tutti gli effetti quelle pubblicate nella precedente notizia.

 

1)Ambito soggettivo.

 

La norma individua nei “datori di lavoro” i soggetti sui quali ricade l’obbligo di richiedere i certificati penali. Il Ministero della Giustizia, ha chiarito in proposito che l’obbligo riguarda l’impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, abbiano contatti diretti e regolari con minori, ma solo in seguito all’instaurazione di un “rapporto di lavoro”.

 

Pertanto sono obbligati i soggetti che intendono avvalersi dell’opera di terzi (impresa ovvero ente o associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica) nel momento in cui si apprestano alla stipula di un contratto di lavoro. L’obbligo non sorge, invece, qualora i predetti soggetti si avvalgono di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un “definito rapporto di lavoro”; infatti, al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualifica di “datore di lavoro”.

 

1.1 Volontari.

 

Dall’obbligo di richiedere il certificato al casellario sono pertanto esclusi gli enti, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, qualora intendano avvalersi dell’opera di volontari,in quanto costoro svolgono un’attività non classificabile come “rapporto di lavoro”.

 

1.2 Compensi sportivi.

 

Come sopra evidenziato, l’obbligo sorge solo in caso di instaurazione di un “rapporto di lavoro”. Il Ministero della Giustizia ha chiarito in proposito che il certificato va richiesto prima di stipulare il “contratto di lavoro”. Tenuto conto che il compensi di cui all’art. 67, lett.m) del TUIR, sono redditi diversi corrisposti non a fronte di una prestazione resa nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, si può ritenere, in mancanza di specifiche indicazioni in proposito, che per i soggetti che percepiscono tali compensi, l’obbligo di richiedere il certificato penale non sussista.

 

2) Modalità di richiesta della certificazione.

 

I certificati vanno richiesti all’ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della Repubblica presso i tribunali, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell’assunzione al lavoro.

 

In attesa di auspicati, ulteriori chiarimenti, si ritiene che dalle lettura della norma e delle indicazioni fornite fino ad ora, si possa asserire che l’obbligo della certificazione riguardi solo i nuovi rapporti di lavoro instaurati dal 6 aprile 2014 in poi.

 

La richiesta va presentata dal datore di lavoro attraverso l’apposito modello istituito dal Ministero della Giustizia, che contiene anche il consenso che il lavoratore interessato deve sottoscrivere ai fini del trattamento dei propri dati giudiziari.

 

In attesa che il tribunale rilasci il certificato, il datore di lavoro può procedere all’assunzione previa acquisizione dal lavoratore di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti la mancanza di condanne dei reati di cui agli articoli 600 bis/ter/quater/quinquies e 609 undecies, del codice penale (prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, organizzazione o pubblicizzazione di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività, adescamento di minorenni) ovvero la mancanza di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

 

La certificazione sostitutiva può essere esibita agli organi di vigilanza in caso di accertamenti.

 

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla dati di rilascio.

 

I costi per il rilascio del certificato sono attualmente i seguenti:

1 marca da bollo da 16 euro

1 marca per diritti da 7.08 euro se il certificato è richiesto con urgenza

1 marca per diritti da 3.54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza.