In Gazzetta Ufficiale (n. 66 del 20 marzo 2014) è stato pubblicato il Decreto Legge n.34 del 20 marzo 2014, che contiene disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (il cosiddetto “Pacchetto Lavoro”).
Le disposizioni riportate sono in vigore dal 21 marzo 2014.
In attesa di approfondimenti vi vogliamo segnalare in particolare:
– contratto di lavoro a tempo determinato: vengono cancellate le causali. Per i contratti a termine instaurati dal 21.03.2014 non è quindi più necessario indicare alcuna motivazione. La durata massima è confermata in 36 mesi comprensivi di un numero massino di otto proroghe. I contratti potranno essere instaurati nel rispetto del limite massimo del 20% dell’organico complessivo. Per le imprese fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto a termine;
– somministrazione di lavoro a termine: anche nella somministrazione a termine non è più necessaria la causale e i contratti possono essere prorogati fino a otto volte nel limite massimo di 36 mesi complessivi;
– contratto di apprendistato: vengono abrogati l’obbligo di redigere in forma scritta il piano formativo individuale entro 30 giorni dall’assunzione e l’obbligo di stabilizzazione. Nel contratto di apprendistato professionalizzante la formazione professionalizzante può essere integrata dalla formazione pubblica di base;
– DURC: viene riformata la disciplina del DURC attraverso l’emanazione ( entro il 20.05.2014) di un decreto interministeriale che prevede pre chiunque ne abbia interesse, la possibilità di verificare in tempo reale ed esclusivamente attraverso modalità telematiche, la regolarità nei confronti dell’INPS, INAIL e Casse Edili. La riforma interesserà anche i criteri di verifica del c.d. “DURC Interno”;
– contratti di solidarietà: a partire dal 2014 viene rifinanziata, nei limiti di 15 milioni di euro annui, la riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale a carico del datore di lavoro, prevista per i contratti di solidarietà di tipo A (imprese destinatarie della CIGS). Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti i criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della predetta riduzione contributiva.