Il Codice dell’Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005, art. 5) ha esteso l’obbligo di accettazione dei pagamenti con carte di debito anche ai soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti o servizi (pubblici esercizi, esercizi commerciali, autoriparatori, acconciatori, saloni di bellezza, società di servizi, ecc…) e agli studi professionali, mediante l’adozione del Point of sale – POS , dispositivo che consente di effettuare il pagamento con moneta elettronica.
In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto attuativo del suddetto Dlgs , in vigore dal prossimo 28 Marzo dove si evidenzia che:
- l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti superiori ad euro 30, disposti a favore di professionisti ed imprese, per l’acquisto di prodotti o prestazione di sevizi
- in sede di prima applicazione e fino al 30 Giugno 2014 tale obbligo si applica limitatamente a favore di professionisti o imprese, il cui fatturato dell’anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento, sia superiore a duecentomila euro
Nel frattempo, attraverso la Legge Milleproroghe, tale obbligo contemplato nel Decreto attuativo viene ulteriormente spostato: l’art. 9, comma 15-bis della Legge 15/2014 proroga di fatto alla stessa data del 30 Giugno l’entrata in vigore di tutto l’adempimento, al fine di consentire alla platea di interessati di adeguarsi a tale obbligo e di dotarsi di strumenti per tale tipologia di pagamenti; viene tolto anche il limite del fatturato, pertanto non ci sono esclusioni: tutte le attività di vendita di prodotti e/o prestazione di servizi devono dotarsi di POS.
L’obbligo di accettare i pagamenti con carte di debito sussiste solo qualora il pagamento venga effettuato da un consumatore/utente, di fatto un privato, poichè per consumatore o utente si intende la persona fisica agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Manca ancora un Decreto di congiunzione, pertanto vi potrebbero essere ulteriori modifiche nei limiti e nelle soglie minime previste, e purtroppo l’integrazione rischia di arrivare a ridosso dell’entrata in vigore dell’obbligo per gli operatori.
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