Gli accertamenti restano nelle mani di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate.

 

La definizione dell’organo che all’interno del ministero dei Trasporti abbia il compito di erogare le sanzioni per la violazione della norma sui costi minimi dell’autotrasporto (e più in generale di quanto previsto dall’articolo
83 bis della Legge 133/2008) era uno dei nodi posti al ministero dalle associazioni degli autotrasportatori ed uno dei punti programmatici dell’accordo raggiunto lo scorso novembre.


Il 10 gennaio 2014, il ministro dei Trasporti ha emanato una direttiva per stabilire che tali organi sono gli
uffici provinciali della Motorizzazione Civile vista la capillare diffusione sull’intero territorio nazionale .


In particolare, la Direttiva dispone che gli UMC, verificata la regolarità formale degli atti istruttori e il rispetto del diritto di difesa del presunto trasgressore, emetteranno il provvedimento sanzionatorio, contro il quale potrà essere proposto ricorso al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa entro 30 giorni.


Per quanto riguarda le fattispecie, la Direttiva ricorda che l’art. 83-bis prevede due ipotesi, a ciascuna delle quali
sono ricollegate diverse conseguenze dal punto di vista sanzionatorio:

a) Il committente versa al vettore un corrispettivo inferiore ai costi minimi


In questa ipotesi, solo in caso di contratto non scritto, il committente incorre in una sanzione di importo
pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base delle tabelle ministeriali.


b) Il committente paga il vettore oltre il termine di 90 giorni


In questa ipotesi, sia in caso di contratto scritto che in caso di contratto non scritto, il committente incorre in una
sanzione di importo pari al 10% dell’importo della fattura comunque non inferiore a 1.000 euro.


Come sottolinea la Direttiva, l’importo della sanzione risulta predeterminato dal legislatore, quindi agli UMC non è
riservato alcun potere discrezionale per quanto concerne la commisurazione della sanzione alla gravità della violazione commessa.


Ulteriori istruzioni operative saranno riportate in un’apposita circolare, che sarà predisposta a cura della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità

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