Tutto nasce da un decreto del Ministero per lo sviluppo
economico (MISE) del 22 novembre 2012 che, riscrivendo la definizione di terzo
responsabile
, lo definisce come

la persona giuridica
che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e
comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla
potenza e alla complessità degli impianti gestiti…”

In questo modo c’è chi, dando una lettura della norma
  strettamente letterale e formalistica, ne ha dedotto che l’attività
di terzo responsabile dovrebbe essere riservata alle società di capitali (Srl,
Spa) con esclusione dunque di ditte individuali e società di persone.

Sulla definizione di “persona giuridica” è comunque già
intervenuta la Corte di Cassazione che, in una sentenza di qualche anno fa
(Cassazione penale , sez. III, sentenza 20.04.2011 n° 15657) in base a certe
motivazioni che non riportiamo per esteso in questa sede ha specificato che “… non
può negarsi che l’impresa individuale ….ben può assimilarsi ad una persona
giuridica….”
; per farla breve CNA Installazione e Impianti ritiene
che, pur a fronte dell’infelice nuova formulazione della definizione di terzo
responsabile,  tale funzione possa ben essere esercitata anche da
imprese individuali e da società di persone
.

Tuttavia è del tutto evidente che questa importante sentenza
della Cassazione rappresenta una soluzione temporanea, in caso qualche
committente abbia dei dubbi sulla possibilità di continuare ad affidare a
imprese individuali o a società di persone l’incarico di terzo responsabile (e
in effetti si dà già il caso di alcuni manutentori che hanno ricevuto
comunicazioni, per ora interlocutorie, da parte di amministratori di
condominio) ma non si può certo passare la vita a rapportarsi coi clienti
argomentando sulla giurisprudenza della Cassazione: occorre invece
modificare, e alla svelta, la nuova e insensata definizione di terzo
responsabile sopra citata
.

CNA Installazione e Impianti ha scritto all’Autorità
garante per la concorrenza e il mercato (meglio nota come Antitrust) per
denunciare  una possibile limitazione alla concorrenza nella definizione
di “terzo responsabile” contenuta nel citato decreto ministeriale; inoltre,
sensibilizzati in proposito dall’Associazione, alcuni  deputati
appartenenti a diversi schieramenti politici hanno presentato un emendamento al
decreto “Destinazione Italia” che, molto semplicemente sostituisca nella
definizione citata, la parola “impresa” in luogo delle parole “persona
giuridica” riportando la previsione normativa in un ambito di buon senso.

Vi terremo informati degli sviluppi della vicenda. Chi
dovesse  ricevere  comunicazioni da parte di amministratori di
condominio o altri clienti che mettono in dubbio la possibilità per la vostra
impresa di continuare a svolgere le funzioni di terzo responsabile, è invitato
a mettersi in contatto con noi (Gianmario Venturini, 0521 227282, gventurini@cnaparma.it)