Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il c.d. “Decreto destinazione Italia” ha previsto a far data dal 24 dicembre 2013 la decuplicazione delle sanzioni dovute in caso di violazione della durata media dell’orario di lavoro, dei riposti giornalieri e di quelli settimanali.

 

Il Ministero del Lavoro ha chiarito in proposito che l’applicazione delle nuove sanzioni inerenti l’orario di lavoro è sospesa fino alla conversione in legge del decreto, fermo restando che agli illeciti di tale genere commessi prima del 24.12.2013 continuerà ad applicarsi il previgente regime sanzionatorio.

 

Modalità di applicazione dei nuovi importi.

Tenuto conto che la decuplicazione degli importi sanzionatori è prevista in un Decreto legge suscettibile di modifiche in sede di conversione, il Ministero del Lavoro ha disposto che la notificazione dei verbali inerenti illeciti commessi dal 24 dicembre 2013 venga effettuata dopo la conversione in legge. Solo in tale modo gli organi ispettivi potranno infatti stabilire con certezza l’importo delle sanzioni da applicare.

Per gli illeciti commessi prima del 24 dicembre 2013 si continueranno invece ad applicare le vecchie sanzioni.

Si rammenta che per tutti gli illeciti trattati non è possibile accedere alla diffida ex art.13 del d.lgs. n. 124/04 che consente di ridurre la sanzione applicata fino al minimo stabilito o ad un quarto se prevista in misura fissa.

Rimane quindi la sola riduzione prevista dalla l.689/81 che prevede l’applicazione di una sanzione ridotta pari ad un terzo del massimo o al doppio del minimo se più favorevole, alla quale è possibile accedere effettuando il pagamento della sanzione entro sessanta giorni dalla contestazione/notificazione della violazione commessa.

 

 

ORARIO di LAVORO – Sanzioni amministrative in vigore dal 24.12.2013

 

 

Disposizione violata

 

Importo sanzioni fino al 23.12.2013

 

 

Importo sanzioni dal 24.12.2013

 

Durata media dell’orario di lavoro (art.4, c. 2 del d.lgs. 66/2003).

 

La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

 

La durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.

 

I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare tale limite a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.

 

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro.

 

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (periodo di 4, 6 o 12 mesi) la sanzione è da 400 a 1.500 euro.

 

Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento la sanzione è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. (art. 18-bis, c.3 del d.lgs. 66/03).

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 7.500 euro.

 

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (periodo di 4, 6 o 12 mesi) la sanzione è da 4.000 a 15.000 euro.

 

Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento la sanzione è da 10.000 a 50.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. (art. 18-bis, c.3 del d.lgs.66/03)

 

Riposo settimanale (art.9 c.1 del d.lgs.66/2003).

 

Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.

Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 e 750 euro.

 

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (periodo di 4, 6 o 12 mesi) la sanzione è da 400 a 1.500 euro.

 

Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento la sanzione è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. (art. 18-bis, c.3 del d.lgs. 66/03).

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 7.500 euro.

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (periodo di 4, 6 o 12 mesi) la sanzione è da 4.000 a 15.000 euro.

 

Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento la sanzione è da 10.000 a 50.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. (art. 18-bis, c.3 del d.lgs.66/03)

 

Riposo giornaliero (art.7, c.1 del d.lgs.66/2003).

 

Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

 

Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro.

 

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione è da 300 a 1.000 euro.

 

 

Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. (art. 18-bis, c.4 del d.lgs.66/03)

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro.

 

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione e da 3.000 a 10.000 euro.

 

Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione è da 9.000 a 15.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. (art. 18-bis, c. 4 d.lgs. 66/03)