Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il c.d. “Decreto destinazione Italia” ha previsto a far data dal 24 dicembre 2013 le seguenti modifiche alla disciplina inerente la maxi sanzione per “lavoro nero”:

  • aumento del 30% delle sanzioni amministrative previste
  • eliminazione della possibilità di accedere alla procedura di diffida di cui all’art. 13 del d.lgs 124/04

Il Ministero del Lavoro ha tuttavia chiarito in proposito che l’applicazione delle nuove sanzioni è sospesa fino alla conversione in legge del decreto, fermo restando che agli illeciti commessi prina del 24.12.2013 continuerà ad applicarsi il previgente regime sanzionatorio.

 

In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

 

a) da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorate di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo;

 

b) da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorate di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore, dopo un primo periodo in nero, risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, comunque precedente all’accesso ispettivo.

 

Dal 24 dicembre 2013 gli importi delle suddette sanzioni sono così modificate:

 

a) da euro 1.950 a euro 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorate di euro 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo;

b) da euro 1.300 a euro 10.400 per ciascun lavoratore irregolare, maggioratae di euro 39 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore, dopo un primo periodo in nero, risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, comunque precedente all’accesso ispettivo.

 

Inoltre, sempre dal 24 dicembre 2013, non è più possibile applicare l’istituto della diffida ex art.13 del d.lgs.124/04 che consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni al minimo di legge o ad un quarto se previste in misura fissa.

 

Da tale resta comunque la possibilità di pagare le sanzioni in misura ridotta ai sensi di quanto previsto dalla l.689/81, pari al doppio del minimo o, se più favorevole, ad 1/3 del massimo, corrispondente ai seguenti importi:

 

a) euro 3.900 più ero 65 per ogni giornata di lavoro irregolare;

 

b) euro 2.600 più euro 13 per ogni giornata di lavoro irregolare.

 

Tenuto conto che l’aumento del 30% degli importi sanzionatori è previsto in un decreto legge suscettibile di modifiche in sede di conversione, il Ministero del Lavoro ha disposto che la notificazione dei verbali inerenti illeciti commessi dal 24 dicembre 2013 venga effettuata dopo la conversione in legge. Solo in tale modo gli organi ispettivi potranno infatti stabilire con certezza l’importo delle sanzioni da applicare. Per gli illeciti commessi prima del 24 dicembre 2013 si continueranno invece ad applicare le vecchie sanzioni e la procedura di diffida ex art. 13 d.lgs. 124/04 

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