Il Ministero dell’economia e delle
finanze, a seguito di richiesta di chiarimenti, ha affermato che i Comuni
devono riscuotere l’ultima rata della TARES attraverso il modello F24 o con
specifico bollettino postale entro il 16
dicembre 2013.


Tale data parrebbe tassativa per i
Comuni, in quanto si evince dal testo della risoluzione in commento che gli
stessi dovranno inviare ai contribuenti i modelli precompilati entro il termine
suddetto, indipendentemente dalle scelte operate in tema di copertura dei costi
relativi alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Si evidenzia però che molti Comuni
richiedono il versamento dell’ultima rata entro una data successiva al 16/12
(ad esempio il 31 dicembre 2013 o nei primi mesi del 2014); sulla base degli
ultimi chiarimenti del MEF tali Comuni dovrebbero ora avvisare tempestivamente
i contribuenti con l’invio di bollettini precompilati con le nuove scadenze.

Tenuto conto della scadenza
ravvicinata e del fatto che l’accertamento e la riscossione sono di competenza
dei Comuni stessi (anche per la maggiorazione riservata allo stato secondo
l’attuale versione del comma 503 dell’art. 1 del DDL Stabilità 2014), si
ritiene che non siano sanzionabili i pagamenti effettuati entro la scadenza
indicata nel bollettino o nel primo bollettino ricevuto, anche se successiva al
16/12.


Tale considerazione vale anche nei
casi in cui il Comune abbia provveduto intempestivamente
all’invio di un bollettino evidenziante la scadenza corretta.

Il Dipartimento delle finanze ha
fornito inoltre istruzioni per chi risiede all’estero e non può eseguire il
versamento tramite modello F24.

Questi contribuenti sono tenuti a
contattare direttamente i Comuni interessati per quanto riguarda il versamento
del tributo o della tariffa a favore dell’Ente.

 

In relazione alla maggiorazione
Tares di competenza dello Stato devono invece effettuare un bonifico in favore
della Banca d’Italia, riportando l’Iban IT80R0100003245348001150300 e
il codice Bic “BITAITRRENT”.

Come causale del versamento devono
essere indicati: il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in
mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di
residenza; la sigla “MAGG. TARES”, il nome del Comune dove sono
ubicati gli immobili e il codice tributo 3955; l’annualità di riferimento.

Riferimento: Risoluzione n. 10/DF
del 2/12/2013

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