Art. 32 Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro


Comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza degli infortuni sul lavoro (comma 6).

 

Vengono introdotte nuove modalità di accesso ai dati degli infortuni sul lavoro da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e degli altri Enti interessati.

In particolare:

 

– i datori di lavoro non saranno più obbligati a dare notizia all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni;

 

– dal 1° gennaio 2014, l’INAIL trasmette i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelle con prognosi superiore a 30 giorni, all’Autorità di Pubblica Sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle DTL e corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle Province autonome di Trento e Bolzano compenti per territorio. La trasmissione deve avvenire telematicamente, mediante il SINP (Sistema Informatico Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro);

 

– l’indagine che le DTL sono tenute ad effettuare in caso di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni, potrà essere disposta su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’Inail.

Entrata in vigore: dal 180° giorno dall’entrata in vigore del decreto che definisce le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP.

 

Art. 33 Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia.

Ai fini del procedimento per l’acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età:

 

– all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione;

 

– nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento del diciottesino anno di età dello straniero, gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti ad informarlo sulla possibilità di diventare cittadino italiano dichiarando di voler acquisire la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno di età;

 

– in assenza di tale comunicazione, il diritto può essere esercitato anche oltre tale termine.

Entrata in vigore: 22/06/2013.

 

  

Art. 34 Disposizioni in matria di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza.

Al TU sulla maternità e paternità sono apportate modifiche in base alle quali:

 

– il certificato medico indicante la data pesunta del parto dovrà essere trasmesso all’Inps direttamente dal medico (del SSN o con esso convenzionato), esclusivamente in via telematica, tramite il sistema di trasmissione dei certificati di malattia;

 

– il certificato medico di parto o interruzione della gravidanza dovrà essere trasmesso all’Inps direttamente dalla struttura (pubblica o privata convenzionata con il SSN), esclusivamente in via telematica, tramite il sistema di trasmissione dei certificati di malattia.


Le nuove modalità di comunicazione telematica dei suddetti certificati dovranno:

 

– essere definite con decreto interministeriale (Lavoro/Salute/Economia) da adottare entro il 21/12/2013 (6 mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione);

 

– adottate dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale.

 

Fino al 90° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto interministeriale, la lavoratrice ha l’obbligo di consegnare all’Inps il certificato indicante la data presunta del parto nonchè il certificato di nascita o la dichiarazione sostitutiva.

 

Entrata in vigore: in attesa di DM attuativo.