Prima rata IMU non dovuta
La disposizione conferma la cancellazione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili che erano stati sospesi con DL n. 54/2013, ossia:
-l’abitazione principale e relative pertinenze (con esclusione dei fabbricati A/1, A/8 e A/9) comprese quelle di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari e quelle di cittadini italiani non residenti per le quali il comune ha deliberato l’assimilazione ad abitazione principale;
-le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze;
-gli alloggi assegnati dagli IACP e dagli Enti di edilizia residenziale pubblica;
-i terreni agricoli;
-i fabbricati rurali;
-la casa coniugale e relative pertinenze assegnate al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-la casa destinata ad abitazione principale del coniuge non assegnatario e relative pertinenze.
Per tali immobili viene quindi di fatto eliminata la scadenza del 16/9/2013 prevista in caso di mancata pubblicazione del Decreto in commento entro i termini previsti.
Immobili “ beni merce”
Viene stabilito che non è dovuta la seconda rata dell’IMU 2013 per i c.d. “beni merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, che risultano invenduti e non locati.
I beni merce sono esenti IMU dal 1/1/2014 fintanto che permane la destinazione di vendita e non risultano locati.
Tali immobili, se non appartenenti alla categoria D, in precedenza godevano solamente della possibilità di applicazione dell’aliquota ridotta fino allo 0,38% qualora il Comune esercitasse tale facoltà.
Con l’esenzione non è più presente il vincolo temporale dei 3 anni dalla data di ultimazione dei lavori. Pertanto per i suddetti immobili l’esenzione opera finché le condizioni di invenduto e non locato sono rispettate.
Alloggi assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica
Viene confermata la spettanza della detrazione di 200€ per gli alloggi regolarmente assegnati:
– dagli IACP;
– dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP.
La disposizione infatti, non introduce alcuna novità ma ha lo scopo di effettuare un allineamento della norma con la prassi già in vigore.
I suddetti immobili quindi continuano a non essere completamente assimilabili all’abitazione principale e pertanto non possono fruire né della maggiorazione della detrazione per figli di età inferiore a 26 anni né dell’aliquota base ridotta (0,4%).
Cooperative edilizie a proprietà indivisa
Gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, prima della modifica introdotta dal decreto in commento, potevano usufruire soltanto della detrazione di euro 200 e non anche della maggiorazione della detrazione per figli di età inferiore a 26 anni e dell’aliquota ridotta (0,4%) prevista per le abitazioni principali.
La modifica normativa introduce, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, una equiparazione totale all’abitazione principale con la conseguenza che, in riferimento alle stesse spettano tutte le relative agevolazioni.
Dal 1/1/2014 sono inoltre equiparati all’abitazione principale anche i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali che hanno le caratteristiche indicate nel D.M. 22/4/2008.
Immobili equiparati all’abitazione principale
Viene equiparato all’abitazione principale anche un unico immobile, con relative pertinenze, posseduto e non locato dal personale in servizio permanente appartenente a forze armate, forze di polizia ad ordinamento militare e civile, corpo nazionale dei vigili del fuoco e carriera prefettizia.
Tali soggetti non devono quindi più soddisfare il requisito della contemporanea dimora abituale e residenza anagrafica per usufruire delle specifiche agevolazioni previste per l’abitazione principale.
La suddetta assimilazione non è pertanto demandata alla potestà regolamentare dei Comuni, come invece avviene per gli immobili dei cittadini italiani non residenti e degli anziani/disabili residenti in istituti di ricovero/sanitari.
Riduzione dell’aliquota della cedolare secca
E’ prevista la riduzione dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, in particolare l’aliquota passa dal 19% al 15%; tale disposizione ha effetto a partire dal periodo di imposta 2013.
I contratti concordati cui si applica la riduzione di aliquota sono quelli:
– relativi ad unità immobiliari ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, nei comuni confinanti con gli stessi e negli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE (Artt. 2, c. 3 e 8 L. 431/1998);
– stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari sulla base di apposite convenzioni nazionali.
L’aliquota ridotta non si applica invece ai contratti concordati relativi ad unità immobiliari ubicate in comuni diversi da quelli soprarichiamati.
Disposizioni in materia di TARES
Per l’anno 2013 il comune può stabilire di applicare la componente della Tares diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, previa adozione di un apposito Regolamento, da adottarsi entro il 30 novembre 2013. Nel regolamento il Comune, nel rispetto del principio “chi inquina paga” dovrà:
a) commisurare la tariffa sulla base delle quantità e qualità di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al loro utilizzo e all’attività svolta e al costo del servizio sui rifiuti;
b) determinare le tariffe per categorie omogenee considerando anche più coefficienti di produttività dei rifiuti;
c) commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri introdotti dal DPR n. 158 del 1999;
d) introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dall’articolo 14 del D.L. n. 201 del 2011.
Non è più prevista la facoltà per il consiglio comunale di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa, assicurandone la copertura con risorse diverse dai proventi della TARES di competenza dello stesso esercizio.
Il comune deve predisporre ed inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo, precompilato sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffari descritte prima.