Art.31 Semplificazione in materia di DURC

 

Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono apportate modifiche in base alle quali:

  • non sono più i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici che devono presentare la certificazione di regolarità contributiva, bensì sono le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori ad aver l’obbligo di acquisirla d’ufficio;
  • per ottenere il pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, l’affidatario e i subappaltatori non devono più trasmettere all’amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva perchè è la stazione appaltante ad acquisire il DURC in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i suoi subappaltatori.

Nel caso in cui dal DURC acquisito d’ufficio nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, emerga un’inadempienza contributiva di uno o più soggetti coinvolti nel contratto, il soggetto aggiudicatore o la stazione appaltante:

  • trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza;
  • dispongono il pagamento di quanto dovuto per l’inadempienza direttamente agli enti previdenziali, assicurativi o alla cassa edile.

Tale procedura si applica, in quanto compatibile, anche nei casi in cui l’acquisizione del DURC è prevista per ottenere sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici da parte di pubbliche amministrazioni.

 

Il soggetto aggiudicatore o la stazione appaltante acquisiscono d’ufficio il DURC per:

  • la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza di violazioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
  • l’aggiudicazione e la stipula del contratto;
  • il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni di servizi e forniture;
  • i certificati di collaudo, di regolare esecuzione e di verifica di conformnità, l’attestazione di regolare esecuzione ed il pagamento del saldo finale.

Il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha una validità 120 dalla data del rilascio.

 

Nel corso dei 120 giorni di validità, il DURC può essere utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.

 

Le pubbliche amministrazioni, anche per il tramite di eventuali gestori pubbli o privati, sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC al fine di verificare la regolarità contributiva delle imprese beneficiarie di agevolazioni previste per la realizzazione di investimenti produttivi e oggetto di cofinanziamento europeo.

Tali agevolazioni sono concesse in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a 120 giorni dalla data del rilascio.

 

Il DURC ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio anche ai fini della fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, oltre che per finanziamenti e sovvenzioni.

 

Fino al 31/12/2014, anche il DURC rilasciato per lavori edili per soggetti privati ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio.

 

In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti preposti al rilascio devono indicare analiticamente all’interessato le cause dell’irregolarità e invitarlo alla regolarizzazione della posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, mediante posta elettronica certificata anche per il tramite degli intermediari abilitati.

 

Entrata in vigore: 22 giugno 2013