La
pubblicazione del Decreto Legge 102/2013 rivela la strategia del Governo Letta
per reperire le risorse necessarie alla copertura dell’eliminazione Imu: si
riducono drasticamente le detrazioni fiscali sulle polizze vita ed infortuni.

 

Le
polizze oggetto dell’intervento riguardano:

–      Assicurazioni che
hanno per oggetto il rischio morte

–      Assicurazioni che
hanno per oggetto il rischio di un’invalidità permanente conseguente ad
infortunio o malattia

–      Assicurazioni che
hanno per oggetto la non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana

–      Assicurazioni vita
con capitalizzazione dei premi versati stipulate prima del 31.12.2000.

 

Per
questo tipo di polizze l’art.15, comma 1, lettera f) del D.P.R. 917/86 (TUIR)
prevedeva una detrazione dall’Irpef pari al 19% del premio pagato sull’importo
massimo di 1.291,14 euro, con le modifiche apportate avremo quindi una
sensibile riduzione del limite massimo di detraibilità che si attesterà su 630
euro per i premi pagati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 e su 230 euro
a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014.

In
concreto, chi aveva versato nel corso del 2012 premi per euro 1.291,14 o di
importo superiore, poteva diminuire la propria Irpef per euro 245,31 (pari al
19% di €.1.291,14), con le modifiche recate dal decreto legge, per il 2013
potrà detrarre euro 119,70 ed a decorrere dal 2014 euro 43,70.

 

La
Legge 27 luglio 2000 n.212 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede
espressamente il divieto di emettere disposizioni con carattere retroattivo e,
con specifico riferimento ai tributi periodici come l’Irpef e l’Ires, si
afferma che le modifiche introdotte si applicano solo dal periodo d’imposta
successivo.

Va
dunque annotato come, per l’ennesima volta, i diritti dei contribuenti vengano
sacrificati agli interessi “generali” laddove si vanno a modificare, in corso d’anno, norme fiscali che intervengono successivamente al momento
in cui si sono già sostenute delle spese, in aperto contrasto con quanto
prevede lo Statuto dei diritti del contribuente, seppure il decreto,
all’art.12, ne preveda espressamente la deroga.

 

Per
quanto riguarda i contributi e premi versati alle forme pensionistiche
complementari e per i contributi di assistenza sanitaria integrativa,
rispettivamente con limite di deducibilità pari ad euro 5.164,57 ed euro
3.615,20, non sono state effettuate modifiche.